Corte costituzionale

Sentenza n. 279/2020

Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/2020
Data di deposito
23 dicembre 2020
Data di decisione
3 dicembre 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione siciliana n. 15 del 6 agosto 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43134

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie, secondo la prospettazione del ricorrente, degli evocati principi fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilità di una motivazione più pregnante alla luce delle suddette competenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. Tuttavia, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse, così da doversi escludere l'utilità dello scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 43135

Sono dichiarate inammissibili, per genericità e assertività delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 75 del 2017, ed alle «competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale» - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019, che estende la possibilità della stabilizzazione ai lavoratori precari non reclutati con procedure concorsuali. Il ricorrente non ha dato conto nel ricorso - né in alcuna successiva memoria - dello sviluppo normativo della disposizione regionale, così non chiarendo in modo adeguato le ragioni delle censure di merito, e ha, altresì, omesso di motivare in ordine all'attinenza dell'evocato parametro statale interposto ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Parimenti, la censura di eccedenza dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale è totalmente assertiva, non essendo fornita di essa alcuna motivazione. (Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Pertanto, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 15 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed alle «competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale», con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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