Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2020
Corte cost., sent. 21 dicembre 2020, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2020
- Data di deposito
- 21 dicembre 2020
- Data di decisione
- 18 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 16 del 22 ottobre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43148
Nel giudizio in via principale, l'oggetto del ricorso va determinato alla luce delle censure svolte e in armonia con il contenuto della delibera di autorizzazione all'impugnazione. (Nel caso di specie, il ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 impone di ritenere che detta norma è impugnata solamente nella parte in cui stabilisce l'applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale delle esenzioni tributarie previste dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale).
Massima n. 43149
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie. La norma regionale impugnata dal Governo estende l'indicata esenzione tributaria disposta dal legislatore statale con esclusivo riguardo agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale. In tal modo, essa determina l'effetto di introdurre una nuova esenzione IRPEF e finisce sostanzialmente per esportare a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in àmbito regionale, con una grave distorsione della responsabilità finanziaria, in violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato. Le Regioni non possono interferire con la disciplina, di competenza esclusiva statale, relativa al sistema tributario dello Stato, nemmeno con riguardo al relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia con riguardo ai tributi propri derivati - ma solo nelle ipotesi previste dalla legge statale -; sia con riguardo ai tributi propri derivati parzialmente "ceduti" - con un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale -; sia, a maggior ragione, con riguardo ai tributi propri autonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019, n. 121 del 2013 e n. 431 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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