Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2020

Corte cost., sent. 21 dicembre 2020, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2020
Data di deposito
21 dicembre 2020
Data di decisione
18 novembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019
  • art. 2, legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019
  • art. 3, legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019
  • art. 4, legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019
  • art. 5, legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43245

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Tale disposizione non è indicata tra quelle di cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'impugnativa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016 ).

Massima n. 43246

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di corrispondenza tra parametro evocato nel ricorso e delibera ad impugnare, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Benché l'art. 136 Cost. non sia espressamente menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri, è evidente la volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di porre, a mezzo della intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale, la questione di costituzionalità concernente la violazione del giudicato costituzionale ai sensi del parametro indicato. Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenza n. 128 del 2018 ).

Massima n. 43247

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l'ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione impugnata non lede il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 142 del 2019 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore marchigiano di impedire sull'intero territorio regionale qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario, dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi - poiché prescrive criteri di localizzazione degli impianti di trattamento, sul presupposto che sia venuto meno il divieto assoluto colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La violazione del giudicato costituzionale si ha ogni qual volta una disposizione di legge intende mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 256 del 2020 ).

Massima n. 43248

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l'ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione regionale impugnata viola l'art. 199 cod. amb., il quale impone che sia il piano regionale di gestione dei rifiuti, da approvarsi con atto amministrativo, a specificare i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione. È infatti necessario che tale piano adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione degli impianti. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013 ). Il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione dei diversi interessi coinvolti, in modo da garantire l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2020 e n. 69 del 2018 ). Il legislatore statale, nelle materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva, può vincolare la Regione ad esercitare in forma procedimentale l'attività amministrativa che la normativa statale abbia allocato a livello regionale, precludendo il ricorso alla funzione legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 20 del 2012 ).

Massima n. 43249

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Tali disposizioni sono divenute prive di ogni significato giuridico, in quanto esclusivamente riferite all'impugnato divieto di localizzazione dichiarato incostituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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