Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2020

Corte cost., sent. 20 febbraio 2020, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2020
Data di deposito
20 febbraio 2020
Data di decisione
29 gennaio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 43 del 30 novembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41581

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 43 del 2018, che individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le "associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale". Dalla platea dei beneficiari non sono escluse le associazioni nazionali, ma soltanto quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione Basilicata. Infatti, in attesa che diventi operativo il "registro unico nazionale del terzo settore", istituito dal d.lgs. n. 117 del 2017, alle associazioni di promozione sociale è tuttora applicabile, in via transitoria, l'art. 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000, che stabilisce un collegamento automatico tra l'iscrizione nei registri regionali e provinciali e quella nel registro nazionale. Così ricostruito l'ambito applicativo della disposizione regionale impugnata, la delimitazione che essa stabilisce non appare irragionevole, in quanto valorizza la specifica esperienza maturata dalle associazioni - anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali - nel contesto locale di riferimento, in funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo), promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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