Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2020
Corte cost., sent. 4 dicembre 2020, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2020
- Data di deposito
- 4 dicembre 2020
- Data di decisione
- 17 novembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 13, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
- art. 2, comma 4, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
- art. 2, comma 5, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
- art. 2, comma 6, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 42987
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 56 del 2019, che impongono ai Comuni di dare comunicazione agli organismi territorialmente competenti, rispettivamente, degli interventi effettuati sugli alberi monumentali per prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei detti alberi. Il ricorrente - omettendo di considerare sia l'art. 4, commi 11 e 14, della legge reg. Calabria n. 47 del 2009, sia la legge statale n. 10 del 2013 e il successivo d.m. 23 ottobre 2014 - non ricostruisce esattamente la disciplina della Regione Calabria posta a tutela degli alberi monumentali e non individua correttamente i diversi requisiti a cui la disciplina statale subordina - a seconda che ricorra o meno un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana - i provvedimenti di intervento sugli alberi monumentali, nonché la relativa tipologia. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)», promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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