Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2020

Corte cost., sent. 4 dicembre 2020, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2020
Data di deposito
4 dicembre 2020
Data di decisione
17 novembre 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 13, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 42987

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 56 del 2019, che impongono ai Comuni di dare comunicazione agli organismi territorialmente competenti, rispettivamente, degli interventi effettuati sugli alberi monumentali per prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei detti alberi. Il ricorrente - omettendo di considerare sia l'art. 4, commi 11 e 14, della legge reg. Calabria n. 47 del 2009, sia la legge statale n. 10 del 2013 e il successivo d.m. 23 ottobre 2014 - non ricostruisce esattamente la disciplina della Regione Calabria posta a tutela degli alberi monumentali e non individua correttamente i diversi requisiti a cui la disciplina statale subordina - a seconda che ricorra o meno un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana - i provvedimenti di intervento sugli alberi monumentali, nonché la relativa tipologia. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)», promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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