Corte costituzionale

Sentenza n. 258/2020

Corte cost., sent. 2 dicembre 2020, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/2020
Data di deposito
2 dicembre 2020
Data di decisione
3 novembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 34 del 23 luglio 2019
  • art. 10, legge della Regione Puglia n. 34 del 23 luglio 2019
  • art. 11, legge della Regione Puglia n. 34 del 23 luglio 2019
  • art. 12, legge della Regione Puglia n. 34 del 23 luglio 2019
  • art. 16, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 34 del 23 luglio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43542

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, il quale prevede che la Giunta regionale approvi il piano regionale triennale dell'idrogeno (PRI), individuandone le finalità, gli obiettivi, gli interventi regionali di promozione, gli ambiti di ricerca, le risorse finanziarie per l'attuazione e gli strumenti di verifica, aggiornando altresì il Piano energetico ambientale regionale (PEAR). L'interpretazione sistematica della legge regionale impugnata permette di interpretare l'art. 3 in senso da ritenere che il PRI non sia sottratto alla valutazione ambientale strategica (VAS), così da desumere che, ove non esclusa, l'applicazione della disciplina statale sulla protezione ambientale operi senz'altro e a prescindere da disposizioni regionali che specificamente la richiamino; in tal senso è anche la previsione dell'aggiornamento del PEAR, il quale è sottoposto a VAS. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020 e n. 148 del 2019 ).

Massima n. 43543

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che prevede i casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA dei progetti relativi a interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. Sebbene la legge regionale impugnata dal Governo si riferisca a progetti che rientrano nelle competenze regionali - non applicandosi dunque a progetti per impianti con potenza superiore a 30 MW, sottoposti al controllo ministeriale -, tuttavia essa contrasta con il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), laddove questo prevede che possa richiedersi la valutazione preliminare degli impatti ambientali (c.d. pre-screening), introdotta con la riforma di cui al d.lgs. n. 104 del 2017, che i progetti di impianti eolici con potenza complessiva nominale superiore a 1 MW e gli impianti per conversione fotovoltaica siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale e inoltre che si sottopongano a verifica di assoggettabilità a VIA le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati che possono avere notevoli impatti negativi sull'ambiente, violando altresì le Linee guida allegate al d.m. 30 marzo 2015, n. 52, da considerarsi vincolanti. Tali riferimenti sono espressione delle scelte operate dallo Stato nell'adeguarsi ai contenuti delle direttive europee in materia, punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell'ambiente in cui essi si trovano, senza che spetti alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019 ). Sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2019 e n. 147 del 2019 ). La disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., per cui alle Regioni e Province autonome è riconosciuto spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 246 e n. 198 del 2018 ).

Massima n. 43544

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019. Poiché, in questa parte dell'atto introduttivo, le censure sono motivate in modo alquanto sintetico, se pur non apodittico, può dirsi raggiunta la soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle questioni promosse in via principale. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2020 ).

Massima n. 43545

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che disciplina il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti. Nella sua prima parte, l'articolo impugnato riproduce la disciplina statale evocata come parametro interposto, prevedendo i casi in cui le modifiche dell'impianto siano assentite con procedura abilitativa semplificata (PAS), aggiungendo che la PAS sia però esclusa qualora, come effetto dell'intervento, si ottenga un impianto di potenza superiore a 1 MW. Con quest'ultima previsione, il legislatore pugliese introduce una precisazione avente funzione antielusiva del quadro normativo statale, intendendo evitare che, a seguito di singoli interventi di revamping , risultino in esercizio impianti - in origine assentiti con procedure semplificate - che generano una potenza superiore a 1 MW senza essere passati per i più approfonditi controlli, anche sugli impatti ambientali, previsti nel procedimento di Autorizzazione Unica (AU). Quanto, infine, al mutamento sopravvenuto - dopo l'instaurazione del giudizio di costituzionalità e senza che sul punto si sia svolto contraddittorio fra le parti - della disciplina statale di riferimento, con il d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ulteriormente semplifica le procedure in esame, eventuali incompatibilità potranno essere rilevate nell'operare degli ordinari meccanismi di risoluzione delle antinomie. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012 ).

Massima n. 43546

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, concernente il rinnovo del titolo abilitativo all'esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici. La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di energia, imponendo condizioni per ottenere detto rinnovo, in assenza di simili indicazioni nella legislazione di principio. La disciplina statale delle procedure per il conferimento del titolo abilitativo non pone, infatti, condizioni ulteriori o specifiche al fine dell'ottenimento del rinnovo di detto titolo, mentre a essa è riservato il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia, in attuazione della normativa europea, ispirandosi alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, al fine di favorire gli investimenti nel settore. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 177 del 2018 ). A tutela del principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea, il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali. ( Precedente citato: sentenza n. 148 del 2019 ).

Massima n. 43547

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 e all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 16, comma 1, lett. a ), della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che rimanda alla Giunta regionale la definizione, tra l'altro, di termini per i procedimenti riguardanti la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione Unica (AU). La doglianza è condensata in due righe, che richiamano per relationem i parametri che si assumevano violati in altra questione. La modalità assertiva con cui è motivato il contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali in materia di produzione dell'energia rende, altresì, oscura la censura, non comprendendosi le ragioni per cui si abbia interesse a impugnare tale passaggio normativo e non anche gli altri contenuti dell'articolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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