Corte costituzionale

Sentenza n. 256/2020

Corte cost., sent. 1° dicembre 2020, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/2020
Data di deposito
1° dicembre 2020
Data di decisione
3 novembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 6, quinquies, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 42707

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. riveste carattere di priorità logico-giuridica, attenendo all'esercizio stesso del potere legislativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2020, n. 57 del 2019, n. 5 del 2017, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010 ).

Massima n. 42708

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 15, comma 6- quinquies , del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, secondo cui le somme incassate dai Comuni, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni. Con la sentenza indicata sono state dichiarate costituzionalmente illegittime varie disposizioni dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, aventi ad oggetto un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tra cui la proroga decennale delle concessioni già esistenti (art. 1, comma 485), da cui era stata fatta altresì discendere l'illegittimità costituzionale, in particolare, del successivo comma 486, che aveva introdotto a carico dei concessionari un canone aggiuntivo unico. Sebbene, successivamente, la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione censurata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia - sopprimendo la sola previsione che autorizzava lo Stato a trattenere i canoni aggiuntivi unici ricevuti prima della sentenza n. 1 del 2008 - ha lasciato in vigore la previsione che abilita i Comuni a trattenere le somme ad essi versate in forza del citato art. 1, comma 486, cosicché la sostanza della volontà dello stesso legislatore è nel senso di raggiungere, con la nuova disciplina, un risultato corrispondente a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo. ( precedenti citati: sentenza n. 5 del 2017 e n. 205 del 2011 ).

Massima n. 42709

L'art. 136 Cost. risulta leso non solo quando sia espressamente disposto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima conservi la propria efficacia, ma anche quando una disposizione di legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegua e raggiunga, anche se indirettamente, lo stesso risultato. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2015 e n. 88 del 1966 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 72 del 2013, n. 245 del 2012, n. 350 del 2010, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966 ). Se il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia incisa da una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, è però senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo limitandosi a "salvare", e cioè a "mantenere in vita", o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2015 ).

Massima n. 42710

Accolta, per violazione dell'art. 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6- quinquies , del d.l. n. 78 del 2010, risulta assorbita quella sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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