Corte costituzionale

Sentenza n. 255/2020

Corte cost., sent. 26 novembre 2020, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/2020
Data di deposito
26 novembre 2020
Data di decisione
4 novembre 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 16 settembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43057

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, lo scrutinio va limitato al solo art. 1, comma 5, della citata legge regionale poiché, pur essendo stata impugnata tutta la legge regionale e «in particolare» l'art. 1, comma 5, della stessa, il Governo argomenta le proprie censure solo riguardo a tale specifica disposizione.

Massima n. 43058

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della questione, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle competenze statutarie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna. Le censure si fondano sul presupposto che l'art. 57 cod. terzo settore opera comunque quale limite alla potestà legislativa regionale, sia considerando l'assetto di competenze di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione, sia quello regolato dallo statuto speciale. La qual cosa, sebbene siano invocati i limiti alla competenza primaria della Regione, varrebbe in ogni caso anche considerando, più correttamente, le competenze statutarie di tipo concorrente, soggette anche al rispetto dei principi fondamentali della materia. ( Precedente citato: sentenza n. 134 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione quando dal ricorrente siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. Il ricorrente, inoltre, può comunque dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa ecceda dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile . (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 166 del 2019, n. 153 del 2019, n. 201 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2015 ).

Massima n. 43059

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, che stanzia le somme da destinare annualmente all'Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS) per il triennio 2020-2021, relativamente alle attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il servizio di emergenza e urgenza, individuando altresì le modalità di finanziamento per le annualità successive. Sebbene la disposizione regionale impugnata risulti inidonea a ledere l'art. 57 cod. terzo settore, evocato quale parametro interposto, d'altra parte, non è di palmare evidenza che il citato art. 57 - prevedendo la facoltà di affidare con convenzione il servizio di emergenza e urgenza alle associazioni di volontariato «in via prioritaria» - abbia voluto limitare l'istituto convenzionale soltanto a tali associazioni, restringendo così il campo degli affidatari rispetto alla normativa europea e al codice degli appalti, che includono tale servizio tra quelli per cui è possibile derogare alle procedure di evidenza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2020, n. 185 del 2018 e n. 286 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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