Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2020
Corte cost., sent. 20 febbraio 2020, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2020
- Data di deposito
- 20 febbraio 2020
- Data di decisione
- 15 gennaio 2020
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
- art. 66, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
Parametri
- art. 117, Costituzione
- decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 19, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 24, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, decreto legislativo n. 163 del 30 marzo 2001
- art. 6-ter, decreto legislativo n. 163 del 30 marzo 2001
- art. 35, decreto legislativo n. 163 del 30 marzo 2001
Massime
Massima n. 42256
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'assenza di una congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati e la non adeguata individuazione delle disposizioni impugnate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorso, lamentando un'illegittima deroga al parametro interposto evocato, non solo individua, con sufficiente chiarezza, quale disposizione impugnata il comma 1 dell'art. 4 indicato, ma contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. ( Precedenti citati: sentenza n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016 ).
Massima n. 42257
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Con riferimento all'art. 4, il contenuto della norma, eminentemente privatistico, nonché la natura del parametro evocato dell'ordinamento civile escludono, di per sé, l'utilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, atteso che lo statuto della Regione Siciliana nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia ordinamento civile. Con riferimento all'art. 66, a fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha richiamato norme interposte tratte dal d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene norme fondamentali in materia di riforme economico-sociali della Repubblica, valevoli come limiti all'esercizio delle competenze statutarie, richiamando gli specifici limiti posti all'esercizio della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e ha pertanto assolto lo specifico onere motivazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019 ).
Massima n. 42258
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede che, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate della Regione, disciplinate dall'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n 175 del 2016, che stabilisce, in generale, che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi. Successivamente alla proposizione del ricorso è dapprima intervenuto l'art. 9 della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, il quale ha inciso sul comma 4 della disposizione impugnata in modo che non influisce sulla questione di legittimità costituzionale. È poi intervenuto l'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2018, il quale ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 della disposizione censurata, con una modifica di carattere satisfattivo, vista - come illustrato dalla resistente con nota del Ragioniere generale della Regione Siciliana contenuta in una memoria depositata mediante trasmissione col mezzo postale - la mancata applicazione, tra gli altri, dell'art. 4, nella formulazione oggetto di impugnazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, e intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono al contempo due condizioni: la modifica o l'abrogazione deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono aver avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2019, n. 185 del 2018 e n. 140 del 2018 ).
Massima n. 42259
Benché, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente abbia illustrato la mancata applicazione della norma impugnata e successivamente abrogata con una memoria depositata in modo irrituale - perché effettuata mediante trasmissione con il mezzo postale - deve, comunque, rilevarsi che la Regione resistente nell'udienza pubblica ha ribadito che la norma impugnata non ha avuto medio tempore attuazione e l'Avvocatura generale nulla ha opposto in ordine all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 104 del 2017 ). Il deposito mediante la trasmissione con il mezzo postale è consentito soltanto per il deposito dei ricorsi di cui agli artt. 19, 24 e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre per le memorie può considerarsi rituale solo il deposito in formato cartaceo nella cancelleria della Corte.
Massima n. 42260
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., dell'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2007 - non oggetto di impugnazione e tuttora vigente - che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6- ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione impugnata non interviene sulla regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto non disciplina aspetti riferibili alla materia dell'ordinamento civile. Essa, invece, è funzionale alla realizzazione di esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica siciliana, secondo criteri di efficienza, economicità e qualità dei servizi, cui la definizione della dotazione organica, attraverso la modulazione del piano dei fabbisogni di personale, è preordinata. In tale senso, essa è espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, di cui all'art. 14, lett. p ), dello statuto regionale. L'espresso richiamo agli articoli citati del d.lgs. n. 165 del 2001, di cui la norma regionale censurata prescrive il «rispetto», consente di interpretare quest'ultima nel senso che il transito nei ruoli dell'amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto l'automatico inserimento del personale suddetto nella dotazione organica dell'amministrazione regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018 ). Sono da ricondurre alla materia ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n.186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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