Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2020
Corte cost., sent. 25 novembre 2020, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2020
- Data di deposito
- 25 novembre 2020
- Data di decisione
- 4 novembre 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43062
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 2, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012, in base al quale il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato ai fini del computo della durata ragionevole. La soluzione adottata dal legislatore si rivela coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il diritto di carattere civile al risarcimento. Quanto ai profili attinenti all'accertamento di una qualche responsabilità correlata ai ritardi o alle inerzie nell'adozione o nella richiesta dei provvedimenti necessari a prevenire o reprimere comportamenti penalmente rilevanti, essi esulano dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, trovando appropriata ed effettiva risposta mediante ricorso ad altre azioni e in altre sedi. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 36 del 2016, n. 184 del 2015, n. 23 del 2015, n. 30 del 2014, n. 217 del 2009, n. 168 del 2006, n. 94 del 1996, n. 532 del 1995, n. 353 del 1994, n. 192 del 1991; ordinanze n. 254 del 2011, n. 339 del 2008, n. 124 del 1999, n. 424 del 1998 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, la persona offesa dal reato nel processo penale è un soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. ( Precedente citato: sentenza n. 23 del 2015 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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