Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2020
Corte cost., sent. 25 novembre 2020, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2020
- Data di deposito
- 25 novembre 2020
- Data di decisione
- 5 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge della Regione Veneto n. 29 del 25 luglio 2019
- art. 40-bis, legge della Regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004
- art. 20, legge della Regione Veneto n. 29 del 25 luglio 2019
- art. 6-bis, legge della Regione Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 43131
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40- bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter , del d.P.R. n. 380 del 2001, nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40- bis . La norma impugnata - in base alla quale, secondo una lettura combinata delle disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 5, il Comune individua gli immobili in parola provvedendo all'approvazione di una variante al Piano degli interventi, anche al fine di permetterne la modificazione di destinazione d'uso - contrasta con il citato parametro interposto, il quale impone il c.d. contributo straordinario in presenza di una variante urbanistica comportante un aumento di valore, cui lo stesso contributo è commisurato. Il legislatore regionale, nell'escludere la debenza del contributo in questione, si limita a dettare una disciplina indifferenziata centrata sulla mancanza di un aumento del carico urbanistico, mentre invece, secondo la disciplina statale, solo la dimostrata inesistenza di un aumento di valore può giustificare l'esenzione.
Massima n. 43132
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed m ), Cost., l'art. 20 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 6- bis della legge Reg. Veneto n. 55 del 2012, prevedendo che, decorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 160 del 2010 in materia di procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. La norma impugnata viola le competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni poiché prevedendo un aggravio, pur di natura eventuale e facoltativa, alla procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale - che per tali ipotesi prevede l'applicazione della regola del silenzio assenso - determina un ostacolo effettivo alla libera concorrenza e compromette le finalità di semplificazione ed efficienza sottese all'istituto in parola. ( Precedente citato: sentenza n. 165 del 2014 ). Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) mira a istituire un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell'attività economica. Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 Cost., il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali. ( Precedente citato: sentenza n. 15 del 2010 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di semplificazione amministrativa possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto anche l'attività amministrativa, e, quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere, possono assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un "livello essenziale" a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 92 del 2011, n. 8 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 134 del 2006, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005 ).
Massima n. 43133
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40- bis della legge Reg. Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio. La norma impugnata non contraddice la normativa statale interposta - espressione di principi in materia di governo del territorio - in base al quale, anche nel caso particolare di cambio di destinazione d'uso, l'obbligo di corresponsione del contributo è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio. Il comma 5 dell'art. 40- bis della legge regionale, infatti, subordina espressamente l'esonero suddetto al mancato aumento del carico urbanistico, oltre che al riconoscimento di un interesse pubblico e alla sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988, n. 13 del 1980 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia), nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell'esonero dal contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 40-bis della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze