Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2020
Corte cost., sent. 23 ottobre 2020, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2020
- Data di deposito
- 23 ottobre 2020
- Data di decisione
- 22 settembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 2, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 54, comma 3, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 54, comma 4, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 54, comma 5, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 42582
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, assumendo che la ricorrente nel giudizio principale avrebbe perduto l'interesse ad agire in seguito alle modifiche intervenute sulla complessiva disciplina delle concessioni demaniali marittime. Nel giudizio incidentale i requisiti di ammissibilità, con riguardo alle condizioni dell'azione nell'ambito del processo principale, debbono essere valutati con riferimento al tempo di adozione dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo circostanze sopravvenute. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020 e n. 264 del 2017 ).
Massima n. 42583
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente, perché riesamini la rilevanza delle questioni. La proroga ex lege delle concessioni balneari, disposta dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, non può assumere rilievo come ius superveniens, perché la modifica normativa potrebbe interferire sulle disposizioni censurate solo se il concessionario uscente avesse manifestato l'intento di proseguire la propria attività, circostanza di fatto che non è neppure stata allegata dalla Regione interveniente, mentre è incontestato il dato secondo cui lo stesso concessionario non si è avvalso della facoltà di proroga attribuitagli ex lege .
Massima n. 42584
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, i quali, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura comparativa per il rilascio delle concessioni per l'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, tra cui gli stabilimenti balneari, prevedono, in particolare, il pagamento di un indennizzo in favore del gestore uscente quale condizione per l'aggiudicazione della concessione al subentrante, a pena di esclusione; e determinano, inoltre, l'ammontare del relativo importo in misura pari al 90% del valore dell'azienda del gestore uscente, come asseverato sulla base di una perizia giurata da inserire fra gli atti dell'avviso di gara. Il meccanismo di subentro nel rapporto concessorio, come delineato dalle norme censurate dal TAR Veneto, influisce sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento. Infine, non sussistono nemmeno, per evidente mancanza di pregiudizialità, le condizioni perché questa Corte - come richiesto dalla stessa Regione - sollevi d'ufficio questione di legittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2019 e n. 157 del 2017 ). Il fatto che la normativa dell'Unione europea consenta ai legislatori nazionali di adottare garanzie per l'ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente non permette, in sé solo, alle Regioni di alterare le modalità con cui il legislatore statale, nell'ambito della sua competenza esclusiva, ha inteso dare attuazione a detta prerogativa; né consente loro di intervenire quando il legislatore statale non si sia avvalso di questa possibilità. La disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale; tuttavia assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019 e n. 40 del 2017 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020 e n. 109 del 2018 ).
Massima n. 42585
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, resta assorbita la questione formulata con riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze