Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2020

Corte cost., sent. 14 ottobre 2020, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2020
Data di deposito
14 ottobre 2020
Data di decisione
22 settembre 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:213

Parametri

Massime

Massima n. 42930

È dichiarata inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per estrema genericità delle argomentazioni relative al non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, primo comma, lett. c ), della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui prevede che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti abbiano diritto alla pensione di anzianità a condizione che "non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione", nonché degli artt. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 e 1, comma 189, della legge n. 662 del 1996, che ribadiscono detta condizione. Il rimettente, da un lato, evoca la disciplina relativa al cumulo fra trattamento pensionistico e retributivo, posta a fondamento dell'asserita violazione del parametro evocato, senza scandirne l'evoluzione diacronica e senza indagare la ratio sottesa alle disposizioni, non approfondendo i tratti più significativi dell'evoluzione normativa e, soprattutto, omettendo di illustrare le ragioni dell'affermato legame fra detta disciplina e quella dei presupposti del diritto alla pensione di anzianità. La lacunosa ricostruzione del quadro normativo si riverbera, inoltre, sul petitum formulato dal giudice a quo , quanto alla mancata individuazione del momento in cui, nel susseguirsi delle disposizioni censurate, si sarebbe manifestato un vulnus tale da inficiarne la costituzionalità. Infine, il rimettente omette anche di esaminare compiutamente il «diritto vivente» della Corte di cassazione, con riferimento alla perdurante vigenza del requisito della inoccupazione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 42 del 2020 e n. 202 del 2018 ). Ai fini dell'ammissibilità della questione di costituzionalità, non è sufficiente la mera evocazione di disposizioni distinte, collocate in contesti normativi diversi, senza che siano illustrati i nessi che fra le stesse intercorrono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze