Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2020
Corte cost., sent. 9 ottobre 2020, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2020
- Data di deposito
- 9 ottobre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge della Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019
Parametri
Massime
Massima n. 42949
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 42 della legge reg. Marche n. 8 del 2019, secondo cui gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. La scelta di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare tali progetti sperimentali non implica, sotto alcun profilo, l'anticipazione dell'esito della definizione dello statuto della figura professionale dell'osteopata e del chiropratico di cui agli artt. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 e 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006. La disposizione impugnata, infatti, ha il solo lo scopo di predisporre, in una ottica di gradualità e di sperimentazione, l'adeguamento dell'offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze e l'esercizio della potestà legislativa regionale - laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali - non può ritenersi precluso o limitato, tanto più quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 98 del 2013; ordinanza n. 149 del 1988 ). Laddove le disposizioni impugnate si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie, possono, comunque, essere ricondotte a quella della tutela della salute quando presentino una stretta inerenza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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