Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2020
Corte cost., sent. 25 settembre 2020, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2020
- Data di deposito
- 25 settembre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, lett. a), legge della Regione Toscana n. 35 del 25 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 42360
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, comma 1, lett. a ), della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, che prevede che l'impresa autorizzata all'esercizio di attività estrattiva nelle cave debba richiedere una nuova autorizzazione a seguito di una variazione, rispetto all'originario progetto di coltivazione del sito, che comporti un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi. Il rimettente, pur rilevando espressamente che l'ordinanza comunale impugnata nel giudizio principale, fondata sulla violazione dell'articolo censurato, è stata revocata e sostituita da una nuova ordinanza, che trova fondamento nella distinta previsione di cui all'art. 58- bis della stessa legge, rivolge le sue censure unicamente nei confronti della prima norma, mentre di quelle oggetto di ricorso per motivi aggiunti ed in relazione alla quale pende il contenzioso non vi è traccia nell'ordinanza di rimessione. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali ricorre l'inammissibilità della questione per aberratio ictus ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo : la questione, in tali casi, è irrilevante, poiché, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 e n. 109 del 2019 ).
Massima n. 42361
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a ), della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, la sopravvenuta modifica della norma censurata ad opera dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Toscana n. 56 del 2019, nel senso prospettato dallo stesso rimettente, non avendo inciso sul contenuto dell'art. 58- bis , non viene in considerazione come possibile jus superveniens , poiché non riguarda la norma destinata a definire il giudizio principale.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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