Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2020
Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2020
- Data di deposito
- 14 febbraio 2020
- Data di decisione
- 5 novembre 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Lazio n. 4 del 2 maggio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42954
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, la modifica della disposizione impugnata recata dal sopravvenuto l'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo, atteso che le modifiche lasciano intatto il nucleo precettivo dell'originaria versione della disposizione regionale. Il principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione determina detta estensione, non rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma impugnativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 159 del 2012 ).
Massima n. 42955
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che prevede che al personale impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sia riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto. La disposizione impugnata - nell'integrare il sistema configurato dall'ordinamento statale per profili non considerati, coerente con l'assetto e le finalità del sistema valutativo dei titoli - risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale adottata dalla Regione per assicurare il Servizio sanitario, nonché il portato delle esperienze maturate per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui quest'ultima si è avvalsa nell'esercizio della sua competenza in materia di organizzazione amministrativa. Letta in coerenza con il complessivo sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle previsioni statali, la disposizione regionale deve essere intesa, infatti, nel senso di prevedere che, nell'ambito del punteggio globale stabilito per il citato curriculum, la commissione è tenuta a enucleare e valutare specificamente l'esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme esternalizzate. Non sono ravvisabili, infine, né la lesione della sfera di discrezionalità attribuita alla commissione di concorso, integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum, né il rischio di favorire i soggetti impiegati attraverso processi di esternalizzazione rispetto ad altri concorrenti delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato (previste dalla legge n. 208 del 2015), dal momento che disposizione impugnata opera espressamente al di fuori di queste ultime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze