Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2020
Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2020
- Data di deposito
- 31 luglio 2020
- Data di decisione
- 14 luglio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 141, comma 4, bis, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 53, comma 1, lett. c), legge n. 479 del 16 dicembre 1999
- art. 162-bis, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 42933
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 141, comma 4- bis , del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che - nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente - preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994, di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; sentenze n. 131 del 2019 e n. 103 del 2010) . L'istituto dell'oblazione si fonda, sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all'art. 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze