Corte costituzionale

Sentenza n. 187/2020

Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/2020
Data di deposito
31 luglio 2020
Data di decisione
22 luglio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 5, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 5, comma 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 5, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 5, comma 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 5, comma 9, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 12, comma 2, lettera b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019
  • art. 9, comma 2, bis, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 18 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 42701

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, primo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), Cost., in relazione agli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, e 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., in legge n. 106 del 2011 - dell'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che individuano i criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (SII), istituiscono a tal fine due componenti tariffarie, una "aggiuntiva" e l'altra "perequativa", recano disposizioni di dettaglio relative alla loro applicazione e integrano il metodo tariffario regionale del SII al fine di adeguarlo alle componenti tariffarie della normativa statale. La norma impugnata dal Governo è espressione della competenza primaria della resistente in materia di organizzazione del servizio idrico, in base alla normativa statutaria e di attuazione, preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione e che non è stata poi sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. ( Precedente citato: sentenza n. 142 del 2015 ) .

Massima n. 42702

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che ha aggiunto il comma 2- bis all'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2012. Il ricorso del Governo, nella sua pur sintetica formulazione, consente di individuare, con sufficiente chiarezza, il parametro asseritamente violato, la normativa interposta e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso.

Massima n. 42703

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 12, comma 2, lett. b ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che ha aggiunto il comma 2- bis all'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2012. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, in relazione a beni che risultino intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, l'assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti vantati da terzi sugli stessi, incide su istituti propri del diritto civile; inoltre, con lo stabilire che, ove non risultino soggetti che possano vantare diritti di proprietà sui beni suddetti, questi siano ricompresi nel piano di riordino, essa viola le disposizioni codicistiche a tenore delle quali, invece, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato e i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (artt. 586 e 827 cod. civ.).

Massima n. 42704

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 12, comma 2, lett. b ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, restano assorbite le questioni sollevate per contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali, nonché con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dall'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 9 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, promosse - in riferimento agli artt. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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