Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2020

Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/2020
Data di deposito
30 luglio 2020
Data di decisione
9 luglio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lettera b), legge della Regione Lombardia n. 4 del 4 marzo 2019
  • art. 69, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 71, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 73, comma 2, primo periodo, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 73, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 72, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 74, comma 1, lettera e), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 74-bis, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 75, comma 4, primo periodo, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 75, comma 8, lettera a), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 75, comma 11, ultimo periodo, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 75, comma 13, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 76, comma 1, lettera e), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 70-bis, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 75, comma 8, lettera b), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
  • art. 76, comma 1, lettera g), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 43346

È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lett. i ) e l ), dell'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 69, comma 3, 71, comma 3, e 73, commi 2, primo periodo, e 4. Il ricorrente ha rinunziato al ricorso limitatamente alle disposizioni impugnate indicate, in ragione delle modifiche apportate nelle more del giudizio con l'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2019. La Regione Lombardia ha quindi accettato tale rinunzia parziale operata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019 e n. 127 del 2018 ).

Massima n. 43349

Sono dichiarate inammissibili - per apoditticità delle censure e per omessa individuazione dei principi fondamentali della materia in ipotesi pregiudicati - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 70- bis (case funerarie), 72, comma 1 (trasporto delle salme), 74, comma l, lett. e ) (trattamenti di tanatocosmesi), 74- bis (centro servizi), 75, commi 4, primo periodo (devoluzione della gestione e della manutenzione dei cimiteri anche a soggetti privati), 8, lett. a ) (aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione) e lett. b ) (cappelle private fuori dal cimitero), 11, ultimo periodo (autorizzazione alla soppressione dei cimiteri), e 13 (deposizione dei resti degli animali di affezione), 76, comma l, lett. e ) (loculi areati) e g ). Le censure risultano apodittiche, essendo prive di ogni supporto argomentativo in ordine alla premessa dell'asserita idoneità del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990) ad assurgere al rango di normativa interposta, in grado di dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale; inoltre il ricorrente nemmeno menziona nell'atto introduttivo la normativa primaria di cui il citato regolamento è attuazione né indica quali sarebbero i principi fondamentali deducibili dall'ipotetica normativa interposta in assunto pregiudicati dalle disposizioni regionali impugnate. Alle fonti normative secondarie, in quanto tali, è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti, non potendo le norme regolamentari essere ascritte all'area dei principi fondamentali delle materie concorrenti. Tuttavia, in settori squisitamente tecnici, gli atti di normazione secondaria - ove intervengano a completare la normativa statale primaria e costituiscano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale - possono vincolare la potestà legislativa regionale, cosicché il mancato loro rispetto, nel caso in cui si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 11 del 2014, n. 92 del 2011, n. 162 del 2004, n. 303 del 2003 e n. 22 del 2003 ). Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, laddove sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sul ricorrente grave l'onere di indicare specificamente il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi. ( Precedente citato: sentenza n. 143 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre"» - nelle parti in cui introduce nella legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), gli artt. 70-bis; 72, comma 1; 74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g) -, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019 - nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 69, comma 3; 71, comma 3; 73, commi 2, primo periodo, e 4 -, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere i) ed l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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