Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2020
Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 23 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 9, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 9, comma 2, lett. d), legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 9, comma 2, lett. e), legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 16, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 16, comma 3, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 6, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 6, comma 2, lett. h), legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 6, comma 2, lett. k), legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 7, comma 2, lett. b), legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 7, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 10, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 10, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 17, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 20, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
- art. 20, comma 3, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43365
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'endiadi «ordine pubblico e sicurezza» indica una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che non esclude interventi regionali in settori a essa liminari e nel cui ambito di competenza esclusiva non è ricompresa la disciplina di qualsiasi interesse pubblico, bensì dei soli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. Le Regioni e le Province autonome possono, dunque, promuovere la realizzazione di migliori condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito, ad esempio, delle politiche sociali, del governo del territorio, della polizia locale. ( Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 300 del 2011 e n. 290 del 2001 ).
Massima n. 43366
Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per carenza della motivazione a sostegno delle censure, formulate in riferimento all'impugnazione degli artt. 4, 5, 9, commi 1 e 2, lett. d ) ed e ), e 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. Le ragioni dei dubbi di costituzionalità sono sufficientemente chiare, consentendo, anche là dove la censura è illustrata in maniera sintetica, il superamento del vaglio d'ammissibilità.
Massima n. 43367
Nel giudizio in via principale, il ricorrente - a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per avere il ricorrente omesso di effettuare il tentativo d'interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, formulata in riferimento al ricorso nel suo complesso). ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 154 del 2017, n. 189 del 2016 e n. 156 del 2016 ).
Massima n. 43368
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la Regione condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause, e che disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva. Pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze e nemmeno eccentriche rispetto alle funzioni che la normativa sulla sicurezza integrata permette alle Regioni di esercitare. Esse, dunque, sono prive di portata lesiva, specie nel caso in cui le finalità delle azioni previste siano legate alla diffusione dell'educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018 ).
Massima n. 43369
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che rispettivamente favoriscono il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l'attuazione degli interventi sul territorio regionale, favorendo la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà, e dispongono l'adozione di un Piano regionale triennale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. Le disposizioni impugnate, in forza del rapporto intercorrente con quelle precedenti, prevedono gli strumenti per attuare finalità ritenute non lesive delle competenze dello Stato.
Massima n. 43370
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, lett. h ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituendo la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", prevede che essa propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, attraverso l'attività dell'Osservatorio legalità che monitora il fenomeno. La volontà d'impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la delibera governativa di impugnazione della legge e l'allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l'indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità delle relative censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 269 del 2010 ).
Massima n. 43371
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ) e l ), Cost. l'art. 6, comma 2, lett. k ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituendo la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", prevede che essa, d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), predispone una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale. L'istituzione della indicata struttura informatica, operativa nel solo territorio regionale, interferisce con la funzione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, operante presso l'ANBSC, sovrapponendosi alla struttura già disciplinata nel legittimo esercizio della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, entro cui la normativa antimafia è senz'altro ricompresa, così invadendo gli spazi di potestà esclusiva statale. Sussiste, inoltre, l'interferenza con la disciplina della protezione dei dati personali, appannaggio del legislatore statale, in sostanziale contrasto con i limiti sul funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2014, n. 234 del 2012, n. 34 del 2012 e n. 271 del 2005 ).
Massima n. 43372
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata indicazione nella delibera di autorizzazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. La disposizione regionale impugnata compare tra gli oggetti di cui si autorizza l'impugnazione e l'Avvocatura dello Stato ha più specificamente articolato il motivo delle censure, rimanendo a ogni modo all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. Alla difesa del ricorrente va attribuita un'autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendole il potere di integrare il tenore della autorizzazione al ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017 ).
Massima n. 43373
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., l'art. 7, comma 2, lett. b ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui l'istituito "Osservatorio legalità" è composto, tra gli altri, da un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche. La disposizione impugnata dal Governo, pur non prevedendo un obbligo di partecipazione all'Osservatorio, comunque impone al direttore dell'Ufficio scolastico regionale l'obbligo di designazione di un membro, così violando la competenza esclusiva attribuita allo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004 ).
Massima n. 43374
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituisce, presso la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", l'Osservatorio legalità, quale organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, tramite lo svolgimento di funzioni consultive in favore degli organi politici regionali e di funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel territorio. I compiti dell'Osservatorio non pregiudicano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca, che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001 ).
Massima n. 43375
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che prevede, alle lett. d ) ed e ), l'istituzione di un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, con particolare riferimento alla promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata all'attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città. l'adozione di un "rating di buone prassi", già sperimentate e attuate dagli enti locali, non è idonea a incidere sull'assetto della competenza statale di cui al parametro evocato, poiché attiene alla promozione culturale, e si impegna alla valorizzazione delle migliori pratiche per la trasparenza, la legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi.
Massima n. 43376
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. La volontà d'impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso.
Massima n. 43377
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui la Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, promuovendo la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. Le disposizioni impugnate sono carenti di capacità lesiva, in quanto si propongono di svolgere attività di promozione degli stessi valori propugnati dal legislatore statale. La possibilità di riconoscere una premialità ai progetti sull'ulteriore uso dei predetti beni confiscati, infatti, non incide negativamente sulla disciplina o sull'attuazione delle regole sull'ulteriore uso di tali beni, ma si propone, anzi, di costituire stimolo e impulso ad attività ritenute - dallo stesso Stato - di significativa importanza.
Massima n. 43378
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio del contenimento della spesa sanitaria quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica, l'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che determina l'estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, includendovi gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi e ai loro familiari conviventi. Le disposizioni impugnate dal Governo comportano, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili, l'inosservanza del divieto di effettuare spese non obbligatorie, derivante dalla vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, quale espressione dei principî di contenimento della spesa sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011 ). L'autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2014 e n. 193 del 2007 ). Le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) producono un effetto interdittivo della previsione di spese che possano di fatto compromettere tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 62 del 2020, n. 85 del 2014 e n. 51 del 2013 ).
Massima n. 43379
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono la promozione di accordi tra Regione e autorità statali per la prevenzione dei reati in materia ambientale e l'adozione di un atto di indirizzo per rafforzare il contrasto della corruzione. La formulazione delle disposizioni impugnate denota che la Regione non intende intervenire nella disciplina dei reati ambientali o nella regolamentazione del contrasto alla corruzione in ambito sanitario, bensì che intende limitarsi all'affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario. Esse, dunque, hanno un valore programmatico e non presentano capacità lesiva, pur riferendosi a fenomeni come la criminalità organizzata e la corruzione. ( Precedente citato: sentenza n. 285 del 2019 ).
Massima n. 43380
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, il quale prevede che la Regione promuova la stipula di "Protocolli di legalità" tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure di realizzazione di opere o prestazione di servizi, al fine di rafforzare la prevenzione della corruzione propugnata dalla legge statale. Se tali aspetti trovano una disciplina nella legge n. 190 del 2012, è altresì vero che la Regione non ne impone la stipula, ma intende solamente promuoverne l'adozione con una previsione che, dunque, non si pone in contrasto con la disciplina statale, svolgendo una mera attività di stimolo e d'impulso, nei limiti consentiti. ( Precedente citato: sentenza n. 167 del 2010 ).
Massima n. 43381
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., l'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono che la Regione e i Comuni affidano alle "Aziende per la casa e per l'abitare" le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria dei beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del codice antimafia utilizzabili a scopo abitativo, promovendo a questi fini la stipula di un protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC). La disciplina impugnata dal Governo si sovrappone ed è distonica rispetto alla già esercitata competenza legislativa statale, perché, prevedendo l'affidamento di quelle funzioni ad Agenzie regionali, comprime le facoltà che la legge statale riconosce agli enti locali destinatari dei detti beni confiscati, in particolare quelle contenute, ad esempio, nell'art. 48, comma 3, lett. c ) e d ), cod. antimafia. Né rileva che il comma 2 dell'articolo impugnato ricerchi forme di collaborazione interistituzionale, trattandosi di funzioni regolate dalla legislazione statale in una materia di competenza esclusiva. ( Precedente citato: sentenza n. 34 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera k), della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, lettera h), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara non fondata la questione dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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