Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2020
Corte cost., sent. 23 luglio 2020, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2020
- Data di deposito
- 23 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 7 giugno 2019
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 7 giugno 2019
- art. 3, comma 7, legge della Regione siciliana n. 8 del 7 giugno 2019
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 7 giugno 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43312
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere assertivo, generico e congetturale delle censure - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019. Il ricorso espone con sufficiente chiarezza i termini attraverso i quali si assume realizzata l'invasione della competenza esclusiva dello Stato, in relazione all'attribuzione, da parte della Regione, di competenze legislative attinenti alla materia "tutela della concorrenza"; è inoltre precisato il contenuto delle norme invocate quali parametro interposto, l'inerenza di queste ultime alla stessa materia ed i punti di contrasto che ne emergono dalla lettura delle norme regionali oggetto di sindacato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. Ove, poi, venga censurata una norma regionale in quanto invasiva di un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il ricorso deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; e, se il vizio viene prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 232 del 2019, n. 109 del 2018, n. 107 del 2017, n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015 ).
Massima n. 43313
I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.; in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile. Detto limite, tuttavia, non è destinato ad operare con assolutezza: il riferimento alla tutela della concorrenza non può ritenersi così pervasivo da impedire alle Regioni, in materia, ogni spazio di intervento espressivo di una correlata competenza; tale ultima, infatti, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza soltanto quando l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale. In particolare, la disciplina dei marina resort , identificando una tipologia di struttura ricettiva, attiene alla materia "turismo e industria alberghiera", di competenza regionale residuale (per le Regioni ordinarie); tale materia, tuttavia, presenta profili strettamente intrecciati con materie di competenza del legislatore statale, in quanto interferisce, fra l'altro, con il sistema tributario, con la regolamentazione dei porti, con la tutela della sicurezza e dell'ambiente. Inoltre, le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lett. l ), del d.lgs. n. 112 del 1998 e le funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell'art. 42 del d.lgs. n. 96 del 1999, rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo. ( Precedenti citati sentenze n. 86 del 2019, n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 157 del 2017 e n. 21 del 2016 ).
Massima n. 43314
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, secondo cui la Regione disciplina le modalità di insediamento dei marina resort e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni. La disposizione impugnata è meramente attributiva di una potestà regolatoria, riconducibile alle competenze amministrative inerenti all'uso dei beni del demanio marittimo, che spettano alla Regione. Con tale attribuzione il legislatore siciliano non ha operato alcuna incisione sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni del demanio marittimo (che, peraltro, in tale ambito devono ancora essere oggetto di specifica disciplina statale), ma si è limitato a prospettare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in relazione ad uno specifico settore del turismo nautico che intende promuovere nel territorio regionale.
Massima n. 43316
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che individua la tipologia, le caratteristiche e il relativo funzionamento dei marina resort . Le disposizioni impugnate hanno mera finalità descrittiva e sono riconducibili all'esercizio delle funzioni amministrative - di spettanza della Regione - legate alla gestione dei beni del demanio marittimo, senza incidere sul novero dei requisiti necessari per ottenere la concessione del demanio marittimo, né interferire con l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.
Massima n. 43317
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che detta le condizioni per il riconoscimento come marina resort delle strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della medesima legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata si prefigge l'obiettivo di una rapida regolarizzazione sul piano amministrativo dei soggetti che sono già titolari di una concessione demaniale ed esercitano nel territorio siciliano l'attività di marina resort , in modo da conformare tali attività alla disciplina appena introdotta, all'evidente fine di valorizzare la corrispondente offerta ricettiva e, conseguentemente, di favorire lo sviluppo del settore turistico di pertinenza. Essa, pertanto, non incide sui requisiti per l'ottenimento della concessione, ed è estranea all'ambito dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni che connota la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Massima n. 43318
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che estende le previsioni concernenti i marina resort ai boat and breakfast . Il giudizio di infondatezza delle questioni concernenti i marina resort si riverbera sulla questione concernente i boat and breakfast , considerato che il ricorrente si limita a riproporre le considerazioni già svolte con riguardo agli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, in materia di marina resort .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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