Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2020
Corte cost., sent. 23 luglio 2020, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2020
- Data di deposito
- 23 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, bis, ultimo periodo, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
- art. 25, comma 3, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 43325
È dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 25, commi 2- bis , ultimo periodo, e 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995, che prevedono, il comma 2- bis , che la Regione possa autorizzare il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, e il comma 3 che, per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, sia consentito avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica. L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare le sentenze costituzionali n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, relative a questioni ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate, senza minimamente motivare le ragioni di tale sovrapposizione e senza spiegare perché l'inclusione dei cacciatori, dotati di specifici requisiti di qualificazione e che operano sotto il coordinamento e il controllo del personale della Provincia, nell'elenco degli attuatori dei piani di controllo del cinghiale incida in senso peggiorativo sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e comporti la violazione del parametro evocato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem , attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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