Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2020

Corte cost., sent. 23 luglio 2020, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2020
Data di deposito
23 luglio 2020
Data di decisione
24 giugno 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 2, bis, ultimo periodo, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
  • art. 25, comma 3, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 43325

È dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 25, commi 2- bis , ultimo periodo, e 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995, che prevedono, il comma 2- bis , che la Regione possa autorizzare il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, e il comma 3 che, per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, sia consentito avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica. L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare le sentenze costituzionali n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, relative a questioni ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate, senza minimamente motivare le ragioni di tale sovrapposizione e senza spiegare perché l'inclusione dei cacciatori, dotati di specifici requisiti di qualificazione e che operano sotto il coordinamento e il controllo del personale della Provincia, nell'elenco degli attuatori dei piani di controllo del cinghiale incida in senso peggiorativo sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e comporti la violazione del parametro evocato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem , attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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