Corte costituzionale

Sentenza n. 149/2020

Corte cost., sent. 13 luglio 2020, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/2020
Data di deposito
13 luglio 2020
Data di decisione
9 giugno 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43409

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni, in quanto il giudice a quo avrebbe censurato una disposizione che non potrebbe più trovare applicazione in virtù della novazione della fonte determinata dalla legge di conversione. Da un lato, l'ordinanza di rimessione appunta il dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, così come confermata dalla legge di conversione; dall'altro lato, l'intervenuta legge di conversione non ha efficacia sanante rispetto al decreto-legge. Per costante giurisprudenza costituzionale, la conversione in legge non ha efficacia sanante dei vizi del decreto-legge, poiché l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995 ).

Massima n. 43410

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza in relazione ai suoi commi 1 e 3. Le disposizioni in esse contenute - la cui violazione è richiamata tra i motivi di ricorso avverso il provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio principale - recano norme che rilevano in tale giudizio a quo .

Massima n. 43411

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità relativa all'illogicità e irragionevolezza della disciplina censurata. Si tratta, infatti, di censure non contenute nell'ordinanza di rimessione e, pertanto, estranee al thema decidendum .

Massima n. 43412

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, conv. con modif. in legge n. 172 del 2017, che modifica gli artt. 15- bis e 180 della legge n. 633 del 1941, consentendo l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC), come definiti dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 35 del 2017. L'intervento del legislatore non può dirsi manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che è intervenuto nel contesto dell'indicato decreto legislativo, il quale - pur recependo la direttiva 2014/26/UE (c.d. direttiva Barnier) - aveva tuttavia mantenuto il monopolio legale della SIAE in materia, che aveva provocato la relativa procedura d'infrazione del diritto europeo, archiviata solo a seguito dell'intenzione manifestata dal Governo di procedere a un ulteriore intervento normativo di liberalizzazione del settore. La scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge può dunque essere rinvenuta nella necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria, nell'urgenza di evitare un'ulteriore procedura di infrazione; né la denunciata carenza potrebbe dipendere dal fatto che le norme censurate facciano rinvio a successivi provvedimenti attuativi dell'AGCOM. Infine, non trovano accoglimento neanche le censure di eterogeneità dell'art. 19 rispetto alle finalità dello stesso decreto. Se, in generale, l'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, la «Premessa» del d.l. n. 148 del 2017 fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare un ampio quadro di misure, che accompagnano la manovra di bilancio per il 2018, incentrate principalmente su interventi fiscali, ma estese anche ad altre linee d'intervento, entro cui si inserisce la norma censurata. Alla base di un decreto-legge possono esservi i ritardi connessi all'attuazione della disciplina comunitaria, specie ove caratterizzata da una lunga trattativa tra l'Italia e gli organi europei, nonché la connessa esigenza di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016 e n. 272 del 2005 ). La necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 5 del 2018, n. 236, n. 170 e n. 16 del 2017 ). L'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto ne spezza il legame logico-giuridico. Tuttavia, l'urgente necessità del provvedere può riguardare anche una pluralità di norme accomunate non solo dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ma anche dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. In tal caso, i provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo - seppure non siano per tale ragione esenti da possibili censure in riferimento al requisito dell'omogeneità - possono in tal senso risultare omogenei rispetto allo scopo. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 16 del 2017, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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