Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2020
Corte cost., sent. 8 luglio 2020, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2020
- Data di deposito
- 8 luglio 2020
- Data di decisione
- 10 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 17 del 16 aprile 2019
- art. 49-bis, comma 1, legge della Regione Toscana n. 40 del 23 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 43513
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, che limita l'acquisizione da parte della Regione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle erogazioni di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuate con risorse regionali. La disposizione impugnata dal Governo - espressione di un esercizio alluvionale e contraddittorio della funzione legislativa, foriero di incertezze applicative e di contenzioso, costituente un onere amministrativo inaccettabile - pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude, infatti, che l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC. Pur non esistendo, pertanto, un principio generale che obblighi alla presentazione suddetta, non è compatibile con l'istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo dalla tutela di valori di particolare sensibilità. In una prospettiva più generale, infine, la finalità perseguita dall'istituto (tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, con riflessi sulla tutela della concorrenza) induce a considerare prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lett. e ), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 83 del 2018 e n. 125 del 2014 ). Nella giurisprudenza costituzionale il preambolo delle leggi assume rilievo come fattore che consente di chiarire le finalità e/o lo scopo, delle disposizioni che vengono in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019, n. 233 del 2019, n. 137 del 2018, n. 127 del 2018 e n. 157 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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