Corte costituzionale
Sentenza n. 13/2020
Corte cost., sent. 7 febbraio 2020, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/2020
- Data di deposito
- 7 febbraio 2020
- Data di decisione
- 14 gennaio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 1, bis, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 13 marzo 1953
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42223
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dopo le innovazioni apportate dall'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009, si atteggia come un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio", quantomeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedente citato: sentenze n. 133 del 2016 e n. 73 del 2014 ).
Massima n. 42224
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1- bis , della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, per incerta individuazione sia della disposizione censurata sia dell'intervento caducatorio richiesto. Il rimettente ha individuato in modo inequivocabile il tema del decidere, richiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che consente l'indiscriminata disapplicazione delle previsioni imperative dettate dalla normativa interposta evocata.
Massima n. 42225
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1- bis , della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente ha avvalorato le censure con una esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della costante giurisprudenza costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005, attinenti al merito della questione ).
Massima n. 42226
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di argomentazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., dell'art. 103, comma 1- bis , della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che consente la deroga alla distanza minima tra fabbricati. Come eccepito, il rimettente non ha argomentato in alcun modo in ordine alla necessità di applicare la disposizione censurata, che riguarda specificamente la fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (sulla quale peraltro non dispiegano alcuna influenza le innovazioni successive all'ordinanza di rimessione, recate dall'art. 4, comma 1, lett. k ), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, che non interessano il primo enunciato della disposizione, su cui invece le censure si incentrano). A fronte di una variante adottata dal Consiglio comunale di Sondrio risalente al novembre 2014 e relativa a un piano di governo del territorio già approvato nel giugno 2011, oggetto del giudizio a quo , il rimettente non ha illustrato le ragioni che rendono necessaria l'applicazione di una disciplina transitoria, modulata secondo precise scansioni temporali, e che non revisiona i piani di governo del territorio già approvati; né offre ragguagli di sorta sull'elemento temporale e sulla correlazione finalistica con l'adeguamento, che integrano requisiti imprescindibili della disposizione sospettata di incostituzionalità, senza che a tali carenze possono supplire le argomentazioni del Comune di Sondrio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, menzionate dalla parte privata nella memoria illustrativa (le quali, peraltro, non sono state vagliate dal giudice a quo , né si cimentano con gli elementi di ordine testuale addotti dalla Regione Lombardia in merito all'interpretazione della disposizione censurata). ( Precedente citato: sentenza n. 208 del 2019 ). L'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e a una razionale pianificazione urbanistica circoscrive rigorosamente la competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici e ne vincola anche le modalità di esercizio. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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