Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2020
Corte cost., sent. 25 giugno 2020, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2020
- Data di deposito
- 25 giugno 2020
- Data di decisione
- 26 maggio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:127
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 43213
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, in quanto volte a ottenere una pronuncia additiva in sostituzione della discrezionalità del legislatore. Il petitum del rimettente è volto a delimitare l'ambito dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento del figlio; l'intervento richiesto è, dunque, limitato alla verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019 e n. 113 del 2019 ).
Massima n. 43214
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, per l'omessa considerazione delle modifiche introdotte alla norma censurata dal d.lgs. n. 154 del 2013. Il rimettente, dopo avere dato atto delle modifiche, ha evidenziato che nel giudizio a quo l'impugnazione della norma censurata è stata proposta prima dell'entrata in vigore della novella, che pertanto non è ad esso applicabile. Il fatto, poi, che le modifiche, pur intervenute sulle disposizioni dei commi secondo e quarto dell'art. 263 cod. civ., non possono non incidere sul significato attuale dello stesso primo comma, rimasto per parte sua immutato, attiene al merito della questione, non alla sua ammissibilità.
Massima n. 43215
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità (c.d. riconoscimento per compiacenza). Non sussiste disparità di trattamento con l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 - che preclude tale impugnazione a chi, coniuge o convivente, abbia prestato consenso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo - perché in tal caso il divieto è riferito a situazioni eccezionali, inidonee a essere tertium comparationis ai fini della valutazione della ragionevolezza estrinseca della disposizione censurata (non essendo equiparabili né la volontà di generare con materiale biologico altrui e quella di riconoscere un figlio altrui, né la condizione giuridica della persona nata attraverso PMA eterologa da quella oggetto del falso riconoscimento). Né la disposizione in esame è irragionevole intrinsecamente, poiché la necessità di una valutazione comparativa dell'interesse del figlio è in essa immanente. In tal caso, infatti, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, imponendo al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2017, n. 162 del 2014, n. 494 del 2002 e n. 170 del 1999; ordinanza n. 7 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sezione per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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