Corte costituzionale
Sentenza n. 122/2020
Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/2020
- Data di deposito
- 23 giugno 2020
- Data di decisione
- 20 maggio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 7-ter, comma 1, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
- legge n. 26 del 28 marzo 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43419
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, censurato nella parte in cui prevede che la sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, per ogni reato, e non solo per quelli indicati al precedente art. 7, comma 3, concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Alla base della scelta legislativa - per cui la sospensione del reddito di cittadinanza consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato (o a una condanna non definitiva per i reati indicati) - vi è un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura stessa , la quale, d'altronde, costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c- bis , del d.l. n. 4 del 2019, come conv.; le condanne definitive infra-decennali, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato. E se certo è vero che il soggetto a cui sia stato sospeso il reddito di cittadinanza in virtù dell'applicazione di una misura cautelare personale - per un reato diverso da quelli di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito - potrà tornare, invariate le altre condizioni, a beneficiare dello stesso reddito in caso di condanna per il medesimo reato, tale conseguenza, tuttavia, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. Il provvedimento di sospensione, pertanto, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e risulta espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 248 del 2019, n. 222 del 2018, n. 161 del 2018, n. 22 del 2018, n. 194 del 2017, n. 86 del 2017, n. 276 del 2016, n. 223 del 2015, n. 214 del 2014, n. 134 del 2012, n. 120 del 2012, n. 36 del 2012, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 297 del 1993 e n. 46 del 1993 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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