Corte costituzionale

Sentenza n. 117/2020

Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/2020
Data di deposito
23 giugno 2020
Data di decisione
19 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 2 del 13 marzo 2019
  • art. 11, legge della Regione Basilicata n. 2 del 13 marzo 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43470

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddizione tra il testo del ricorso e quello della delibera di impugnazione, essendo quest'ultima in linea con quanto indicato nel ricorso.

Massima n. 43471

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata. Anche a prescindere dall'inesistenza di tale onere nel giudizio in via principale, dal dato letterale della disposizione impugnata si ricava chiaramente che l'ambito di applicazione del contributo riconosciuto ai Comuni corrisponde a quello contestato dal ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016 e n. 62 del 2012 ).

Massima n. 43472

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale sussiste l'interesse a ricorrere contro una norma riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, perché essa ha comunque l'effetto di reiterare la lesione. (Nel caso di specie, vanno considerate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019 promosse dal Governo). Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 16 del 2020, n. 290 del 2019, n. 286 del 2019 e n. 178 del 2019 ) .

Massima n. 43473

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione», il quale nel disporre il riconoscimento in favore dei comuni macrofornitori di risorse idriche di un contributo di compensazione ambientale indica, tra le altre, la citata finalità. La disposizione regionale impugnata - non distinguendo tra la competenza generale degli enti di governo dell'ambito e quella marginale degli enti locali per circoscritte ipotesi - utilizza una formula idonea a comprendere qualsiasi opera afferente alle reti di distribuzione delle risorse idriche e si pone, pertanto, in contrasto con le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, espressive, per costante giurisprudenza costituzionale, della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Detta difformità non si traduce in una differenziazione del livello di tutela dell'ambiente, in relazione al quale potrebbe configurarsi una competenza regionale a introdurre una maggior tutela, ma nell'implicita previsione di un modello organizzativo di gestione delle risorse idriche radicalmente diverso da quello predisposto dal legislatore statale in attuazione della disciplina comunitaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 65 del 2019, n. 44 del 2019, n. 68 del 2018, n. 229 del 2017, n. 254 del 2009 e n. 246 del 2009 ). Il d.lgs. n. 152 del 2006 non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico; al contrario, in varie disposizioni del medesimo decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità; il suo art. 153, comma 1, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d'uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione e nel relativo disciplinare. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 114 del 2012, n. 320 del 2011, n. 325 del 2010, n. 307 del 2009 e n. 246 del 2009 ).

Massima n. 43474

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, relativa agli esercizi finanziari 2020 e 2021, dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, che ha disposto lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. Nelle more del giudizio l'impugnato art. 11 è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020, a decorrere dal 24 marzo 2020, per cui la disposizione impugnata non ha avuto applicazione per gli anni 2020 (essendo intervenuta la sua abrogazione prima del termine del 31 marzo 2020 previsto per il trasferimento delle risorse, che, pertanto, si deve ritenere non essere avvenuto) e 2021. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, qualora la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione, è pronunciata la cessazione della materia del contendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020 e n. 5 del 2020; ordinanza n. 101 del 2020 ).

Massima n. 43475

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, che ha disposto lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, per la parte della disposizione impugnata che si riferisce all'anno 2019. Si deve, infatti, ritenere che quest'ultima, abrogata dalla legge reg. Basilicata n. 12 del 2020, abbia avuto applicazione nel periodo della sua vigenza (dal 14 marzo 2019 al 24 marzo 2020). ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2020 ).

Massima n. 43476

È dichiarata inammissibile - per mancata indicazione degli argomenti atti a suffragare la censura proposta - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, per la parte della disposizione impugnata che si riferisce all'anno 2019, avendo la stessa disposto lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. Riservata alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, sul ricorrente grava l'onere di provare l'esistenza dei requisiti che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dall'art. 107 TFUE. Tale onere di motivazione non può ritenersi assolto dalla mera affermazione di detta natura in capo alla misura finanziaria prevista, gravando, altrimenti, sulla resistente l'onere di dimostrare la mancata riconducibilità dello stanziamento al novero degli aiuti di Stato e sulla Corte costituzionale un indebito compito di ricostruzione della ratio e delle caratteristiche della misura censurata, al fine della verifica del rispetto dell'art. 108, par. 3, TFUE, ovvero dell'avvenuta notifica dell'aiuto. A questo specifico fine, infatti, quest'ultima ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2015, n. 249 del 2014, n. 299 del 2013 e n. 185 del 2011).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione»;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, relativa agli esercizi finanziari 2020 e 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, relativa all'esercizio finanziario 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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