Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2020

Corte cost., sent. 29 maggio 2020, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2020
Data di deposito
29 maggio 2020
Data di decisione
22 aprile 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 11 luglio 2018
  • art. 45, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 11 luglio 2018

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 106, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 3, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 30, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 41, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 30, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 164, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 164, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Massime

Massima n. 43428

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, nonché agli artt. 49, 56 e 106 TFUE - dell'art. 44, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni da rilasciarsi dopo l'entrata in vigore della medesima legge provinciale, e relative alla generalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, non sono soggette alle disposizioni di cui alla Parte III cod. contratti pubblici, e in particolare all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di indire procedure a evidenza pubblica, in applicazione della clausola di esclusione contenuta nell'art. 164, comma 1, secondo periodo del medesimo codice. Il provvedimento di rinnovo della concessione oggetto del giudizio a quo è stato emanato sulla base della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 prima delle modifiche ad essa apportate dalla norma censurata, che hanno effetto soltanto per il futuro e non possono, pertanto, trovare applicazione nel giudizio principale ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato.

Massima n. 43429

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. Il rimettente non ha svolto la benché minima argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le indicate disposizioni di diritto primario dell'Unione europea.

Massima n. 43430

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA, sezione autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. Pur non avendo svolto il ricorrente alcuna analisi relativa a ciascun articolo invocato, tali disposizioni, complessivamente considerate, enunciano i principi dai quali si ricava la regola generale della necessaria previsione di procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di contratti aventi ad oggetto servizi pubblici, regola della cui violazione da parte della disposizione censurata il rimettente si duole.

Massima n. 43431

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. Se da un lato la disposizione censurata incide su materie pacificamente riservate alla competenza primaria della Provincia (quali, nella specie, le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo), dall'altro il rimettente pone a fondamento della propria censura principi del codice dei contratti pubblici che costituiscono senza alcun dubbio norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al cui rispetto le stesse competenze legislative primarie della Provincia autonoma di Bolzano sono subordinate ai sensi dello statuto speciale. È lo stesso codice, del resto, a stabilire, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di adeguare la propria legislazione ai contenuti normativi del codice medesimo, secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018 ).

Massima n. 43432

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente concernono la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del ricorso a procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo, a prescindere dalla circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o privata. Se, dunque, la prospettazione del rimettente risultasse nel merito fondata, ne conseguirebbe la necessità di annullare il provvedimento di rinnovo impugnato nel giudizio a quo , in quanto rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate.

Massima n. 43433

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato esperimento di un tentativo di interpretazione conforme, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. L'eccezione attiene al merito delle questioni poiché, avendo escluso che le disposizioni censurate potessero essere interpretate nel senso di richiedere comunque l'indizione di procedure a evidenza pubblica anche per il rilascio dei provvedimenti oggetto del giudizio a quo , il rimettente del tutto coerentemente assume che proprio la possibilità di rilasciare, in assenza di gara, la concessione e gli eventuali rinnovi per la tipologia di impianti in esame contrasti con i parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE.

Massima n. 43434

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. La norma censurata manifesta - tramite il richiamo all'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici - l'inequivoca volontà del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a evidenza pubblica il provvedimento di concessione o di rinnovo oggetto del giudizio a quo . La dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe al rimettente di valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è causa, la necessità di una gara - pur non espressamente prevista dalla preesistente legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento impugnato - potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, tra cui lo stesso codice dei contratti pubblici. Ciò è sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni prospettate.

Massima n. 43435

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. La fattispecie a quo non rientra tra i "contratti di concessione di lavori o servizi", soggetti come tali all'obbligo di indizione di procedure a evidenza pubblica - non potendo attribuirsi rilievo decisivo all'espressione "concessione", né all'(auto)qualificazione degli impianti a fune come "servizio pubblico" contenuti nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 -, bensì tra i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, al di fuori di un rapporto sinallagmatico che crei obblighi reciprocamente vincolanti tra quest'ultima e il privato. Ciò peraltro non esclude la necessità del puntuale rispetto, da parte della Prov. Bolzano, da un lato dei principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare allorché l'impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile, e dall'altro della disciplina in materia di aiuti di Stato, alla quale resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle imprese concessionarie come quella oggetto del procedimento a quo . Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualificazione in termini di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi della legislazione nazionale, o quella di «servizio di interesse economico generale» ai sensi della disciplina dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura dell'attività svolta, quanto dalla circostanza che l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa a beneficio dei consociati; responsabilità che poi potrà essere svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti in house , o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti di concessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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