Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2020

Corte cost., sent. 27 maggio 2020, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2020
Data di deposito
27 maggio 2020
Data di decisione
5 maggio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 192, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 43425

Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, avendo il rimettente fornito una motivazione plausibile in merito alla stessa ed essendo irrilevante la mancata motivazione sulla riconducibilità dell'affidamento oggetto del giudizio a quo al modulo dell'appalto di servizi, piuttosto che a quello della concessione.

Massima n. 43426

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato. La disposizione censurata - rivolgendosi all'amministrazione e seguendo una direttrice proconcorrenziale, volta ad allargare il ricorso al mercato - non viola il criterio direttivo che pone il divieto gold plating , dal momento che la ratio di quest'ultimo è impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini. Il divieto in esame va, pertanto, interpretato in una prospettiva di riduzione degli "oneri non necessari" e non di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali - nel caso di specie la trasparenza amministrativa e la tutela della concorrenza - in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza sono recessive. Nemmeno sussiste la violazione del criterio direttivo che richiede di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli affidamenti in house, perché l'onere di motivazione in esame - anche alla luce della necessità di tener conto del quadro normativo di riferimento, specie quando la delega riguardi interi settori di disciplina - è espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto, in risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali. Tale scelta, pur non costituzionalmente obbligata, neppure si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, essendo innegabile l'esistenza di un "margine di apprezzamento" del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione. La specificazione introdotta dal legislatore delegato è, pertanto, riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell'attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013, n. 46 del 2013, n. 162 del 2012 e n. 325 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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