Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2020
Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2020
- Data di deposito
- 31 gennaio 2020
- Data di decisione
- 16 gennaio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:10
Parametri
- comma 3, legge n. 33 del 25 maggio 1970
- art. 75, Costituzione
- art. 37, comma 3, secondo periodo, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 42251
Ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi dai presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte, non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento - che, comunque, deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita - e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 27 del 2011, n. 26 del 2011, n. 25 del 2011, n. 24 del 2011, n. 17 del 2008, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008 e n. 31 del 2000 ).
Massima n. 42252
È ammissibile l'abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario attraverso le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione però che non si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione. In questi casi, infatti, il referendum , perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo, ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 43 del 2003, n. 38 del 2000, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 23 del 2000, n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997 ). Il referendum abrogativo non può essere trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978 ).
Massima n. 42253
L'eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali, dovendosi evitare che l'organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento, sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all'esito dell'eventuale abrogazione referendaria risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo, dovendosi intendere in particolare la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta alla stregua di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all'assegnazione dei seggi. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987 ).
Massima n. 42254
È dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare - promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, del d.lgs. n. 533 del 1993, della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017 - dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, che investe: le disposizioni recate dai testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attinenti all'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali; l'art. 3 della legge n. 51 del 2019, che contiene la norma di delega in materia di determinazione dei collegi elettorali in caso di modifica del numero dei parlamentari - sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di un evento complesso: la promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'entrata in vigore della legge costituzionale approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e quindi non con quella dei due terzi), e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e pubblicata, a fini notiziali, nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, n. 240; nonché l'art. 3 della legge n. 165 del 2017, nelle parti in cui stabilisce i principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei collegi elettorali a seguito della modifica del sistema elettorale operata dalla stessa legge n. 165 del 2017. Se il quesito referendario è univoco nell'obiettivo che intende perseguire e risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria, poiché l'obiettivo dei promotori è di estendere alla totalità dei seggi di Camera e Senato il sistema elettorale maggioritario con collegi uninominali a turno unico, attualmente previsto per l'assegnazione dei tre ottavi di essi, e possono inoltre essere agevolmente superate, attraverso gli ordinari strumenti di interpretazione, alcune incongruenze derivanti dai sopravvissuti riferimenti normativi, tuttavia l'operazione abrogativa richiesta si presenta inammissibile per l'assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento. Il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato dai promotori per superare l'ostacolo della non auto-applicatività della normativa di risulta, ossia la richiesta di parziale abrogazione anche della norma di delega recata dall'art. 3 della legge n. 51 del 2019, con l'obiettivo di renderne possibile l'esercizio anche a seguito dell'eventuale esito positivo del referendum abrogativo, presuppone infatti una modifica che ne investe l'oggetto, la decorrenza del termine per il suo esercizio, i principi e criteri direttivi e la stessa condizione di operatività. In tal modo si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta tutti i "caratteri somatici" della legge di delegazione, la quale, ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile, come affermato dalla difesa degli stessi promotori, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e contestuale esercizio. L'intervento richiesto è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce in una manipolazione diretta a dare vita a una "nuova" norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria, pertanto incompatibile con la natura abrogativa dell'istituto del referendum previsto all'art. 75 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, e n. 32 del 1993 ). L'ammissibilità del quesito referendario va giudicata alla luce dei criteri desumibili dall'art. 75 Cost. e del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum , al di là della lettera dell'art. 75, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978 ). La libertà dei promotori delle richieste di referendum e la libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978 ).
Massima n. 42255
Nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo di alcune disposizioni dei t.u. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e d.lgs. n. 533 del 1993, n. 533), della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza, sollevata dai cinque Consigli regionali promotori in riferimento all'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 [in quanto non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative della normativa di risulta]. L'aver escluso l'ammissibilità del referendum per una ragione diversa dal difetto del carattere di auto-applicatività della normativa di risulta rende priva di rilievo l'eccepita questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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