Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2020
Corte cost., sent. 3 gennaio 2020, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2020
- Data di deposito
- 3 gennaio 2020
- Data di decisione
- 20 novembre 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 2751-bis, n. 2), codice civile
- art. 1, comma 474, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 2751-bis, n. 2, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 41007
Il giudice delegato al fallimento è legittimato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 71 del 1994 ).
Massima n. 41008
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Benché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme sui privilegi appartengano alla disciplina sostanziale del diritto civile, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga, la regola della non retroattività ( ex art. 11 preleggi), l'opposto convincimento del rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente) anche ai crediti sorti prima della introduzione della disposizione censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sulla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché anteriori - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2017, n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983 ).
Massima n. 41780
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine al fallimento - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Secondo un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di eguaglianza, deve ritenersi che i «professionisti» e «ogni altro prestatore d'opera», intellettuale o no, beneficino tutti del privilegio mobiliare per il credito di rivalsa IVA, in quanto la novella indicata, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei «professionisti», non può avere l'effetto di far rivivere, seppur al limitato effetto dell'estensione del privilegio, una distinzione tra prestatori d'opera (intellettuale, come per i professionisti, o no) - presente nella formulazione originaria della disposizione censurata ed eliminata, quanto alla garanzia della retribuzione, dalla sentenza n. 1 del 1998 - che sarebbe altrimenti ingiustificata e come tale illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 1998 ).
Massima n. 41781
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui estende al credito di rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. L'estensione suddetta a favore dei professionisti (e degli altri prestatori d'opera) trova giustificazione, rispetto a quanto previsto per i crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole, nell'esigenza di salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, atteso che l'inadempimento del credito in esame (o il suo ritardato adempimento) comporta, in termini sostanziali, una decurtazione di quello retributivo, considerato che il regime ordinario cui tale credito era in precedenza assoggettato risultava poco efficace, mancando quasi sempre un bene mobile o immobile al quale potesse riferirsi il servizio o l'attività prestata. Ciò di per sé toglie significatività alla comparazione con le altre situazioni indicate, contemplate dall'art. 2751- bis cod. civ., per le quali il credito di rivalsa IVA è assistito dal generale privilegio di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ., secondo una scelta del legislatore, che non esclude, anche per le categorie suddette, la possibilità di una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2000; ordinanza n. 163 del 1999 ). La salvaguardia del compenso dei prestatori di lavoro autonomo ricade nella generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso numero 2), dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate dai numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dello stesso art. 2751-bis, dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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