Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2020
Corte cost., ord. 15 maggio 2020, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2020
- Data di deposito
- 15 maggio 2020
- Data di decisione
- 22 aprile 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 2, lett. e), decreto-legge n. 103 del 6 luglio 2010
- legge n. 127 del 4 agosto 2010
- art. 7-ter, decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 43421
È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Prato, dal Giudice di pace di Cagliari e dalla Corte d'appello di Cagliari in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. -dell'art. 1- bis , comma 2, lett. e ), del d.l. n. 103 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7- ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Il rimettente non ha aggiunto né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sentenza n. 226 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, con la quale la Corte, giudicando la legittimità costituzionale della stessa norma censurata in riferimento allo stesso parametro, ha dichiarato la questione non fondata. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 181 del 2019 e n. 251 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, si determina un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Pertanto, solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 22 del 2012 ). Secondo la Corte costituzionale, la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 274 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, dal Giudice onorario di pace di Cagliari e dalla Corte d'appello di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze