Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/2020

Corte cost., ord. 31 gennaio 2020, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/2020
Data di deposito
31 gennaio 2020
Data di decisione
16 gennaio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:9

Parametri

Massime

Massima n. 41547

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - perché non ricorrono le condizioni richieste per quello avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge - promosso dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto affinché si dichiari che non spettava alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, quali titolari della funzione legislativa, il potere di omettere l'adozione di una legislazione che imponga, nell'ipotesi di referendum abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie, e, in particolare, su leggi elettorali di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la sospensione degli effetti del referendum stesso, allorché - attesa la natura non autoapplicativa della relativa normativa di risulta - sia necessario adottare una disciplina attuativa del medesimo, idonea ad assicurare la costante operatività degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e finché tale disciplina non sia approvata; e, per l'effetto, venga annullato l'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative sufficienti ad assicurare la piena operatività della legge costituzionalmente necessaria, e, segnatamente, della legge elettorale per gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. I ricorrenti non indicano uno o più parametri asseritamente violati, se non genericamente l'art. 75 Cost., limitandosi a lamentare una lesione della loro sfera di attribuzioni determinata dalla previsione dell'art. 37 citato, sull'assunto meramente ipotetico che la normativa di risulta del referendum da essi promosso non sia ritenuta autoapplicativa. Tuttavia, nel caso di specie non solo sussiste l'astratta possibilità per i ricorrenti di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto del conflitto, ma tale possibilità i medesimi ricorrenti hanno concretamente esercitato, sollevando, nella veste di promotori, l'eccezione di incostituzionalità della stessa norma nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire a non meno di cinque Consigli regionali, tra quelli attivati per la promozione del referendum abrogativo di cui all'art. 75 Cost., in quanto configurati come autonomo centro di imputazione dell'attribuzione costituzionale di cui al medesimo articolo, non essendo possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso. ( Precedente citato: ordinanza n. 82 del 2016 ).

Massima n. 41548

In linea di principio, la configurabilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge è ammissibile tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esiste un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge; pertanto, nella generalità dei casi va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri, tutte le volte che l'atto legislativo, al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali, può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata dallo stesso soggetto direttamente interessato. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2018, n. 284 del 2005, n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 273 del 2017, n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 296 del 2006, n. 69 del 2006, n. 343 del 2003 e n. 38 del 2001 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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