Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2020

Corte cost., ord. 6 marzo 2020, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
42/2020
Data di deposito
6 marzo 2020
Data di decisione
11 febbraio 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:42

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41955

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verbania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b ), n. 1), della legge n. 41 del 2016, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590- bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. La questione è sollevata in via meramente ipotetica e astratta, sulla base della mera richiesta, formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il rimettente ha anche omesso di considerare il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, così minando irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento della questione di legittimità costituzionale in quanto, se il rimettente avesse considerato le norme del codice della strada e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di esito positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto investire il prefetto, quale autorità competente a irrogare le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la questione è irrilevante e, dunque, inammissibile, se sollevata in via meramente ipotetica e astratta. ( Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 59 del 2019, n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 92 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale ordinario di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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