Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2020
Corte cost., ord. 17 gennaio 2020, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2020
- Data di deposito
- 17 gennaio 2020
- Data di decisione
- 4 dicembre 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:3
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42221
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione di un tertium comparationis , giacché essa muove da un assunto errato. Il vulnus lamentato all'art. 3 Cost., infatti, secondo il rimettente sarebbe apprezzabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e non sotto quello della disparità, per cui non è necessaria l'indicazione di un tertium comparationis .
Massima n. 42222
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non prevede che il giudice possa valutare, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prima della decisione sulla richiesta di archiviazione, la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. La norma censurata è del tutto ragionevole e coerente con l'impianto del codice di rito, essendo preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa alla persona offesa non abbiente, senza valicare il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate in materia processuale. ( Precedenti citati: sentenza n. 95 del 1997 e n. 353 del 1991 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ). Le facoltà e i diritti riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa si traducono in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero, che tende a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanza n. 95 del 1998 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze