Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2020
Corte cost., ord. 30 ottobre 2020, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2020
- Data di deposito
- 30 ottobre 2020
- Data di decisione
- 7 ottobre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 165, comma 2, codice penale
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 145 del 11 giugno 2004
Parametri
Massime
Massima n. 43122
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l'iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., anch'esso modificato dalla novella del 2004 - tenuto conto anche dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. ( Precedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017 ).
Massima n. 43123
Dichiarata la manifesta inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165, comma secondo, del codice penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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