Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/2020
Corte cost., ord. 27 ottobre 2020, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/2020
- Data di deposito
- 27 ottobre 2020
- Data di decisione
- 23 settembre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 42653
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Trebisacce in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 220 del 2019, n. 158 del 2019, n. 69 del 2019, n. 190 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 26 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trebisacce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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