Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2020
Corte cost., ord. 24 settembre 2020, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2020
- Data di deposito
- 24 settembre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 2, lett. e), decreto-legge n. 103 del 6 luglio 2010
- legge n. 127 del 4 agosto 2010
- art. 7-ter, decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 42950
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1- bis , comma 2, lett. e ), del d.l. n. 103 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7- ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che introduce per il vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Il rimettente non ha aggiunto né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sentenza n. 226 del 2019 e dall'ordinanza n. 93 del 2020, successive all'ordinanza di rimessione, con la quale la Corte, giudicando la legittimità costituzionale della stessa norma censurata in riferimento allo stesso parametro, ha dichiarato la questione, rispettivamente, non fondata e manifestamente infondata. ( Precedente citato: sentenze n. 226 del 2019 e n. 251 del 2014; ordinanza n. 93 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel provvedimento convertito; tuttavia, si determina un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Pertanto, solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 22 del 2012 ). Secondo la Corte costituzionale, la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 274 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze