Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2020

Corte cost., ord. 30 luglio 2020, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
181/2020
Data di deposito
30 luglio 2020
Data di decisione
10 giugno 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 4 luglio 2015
  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 4 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43345

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di legittimazione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 136 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015, che riconoscono rispettivamente un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale - concesso sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale della società - e la legittimità del conseguente debito fuori bilancio della Regione, senza prevedere la comunicazione preventiva della misura, sussumibile nella nozione di aiuto di Stato, alla Commissione europea. Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, manca l'esplicita menzione di parametri finanziari, nonché l'argomentazione della connessione funzionale tra questi e i parametri invocati, sicché non è evidenziata la stretta pregiudizialità tra definizione del giudizio a quo e processo costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 213 del 2008 ). Il giudice contabile in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, laddove i parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e con gli altri parametri di natura finanziaria della Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995 ). Nel giudizio di parificazione - finalizzato indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione - il riferimento al parametro finanziario leso e al nesso causale tra la norma illegittima, la partita di bilancio incisa e la predetta determinazione del risultato di amministrazione risultano al contempo elementi formali e sostanziali nel giudizio di rilevanza. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante «Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)», sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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