Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/2020
Corte cost., ord. 29 maggio 2020, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/2020
- Data di deposito
- 29 maggio 2020
- Data di decisione
- 6 maggio 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
- art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993
- art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 4, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 18, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 26, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 43436
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. La norma censurata è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 258 del 2017 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua, in termini corrispondenti al petitum. ( Precedenti citati: sentenza n. 258 del 2017; ordinanze n. 71 del 2017, n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015 ).
Massima n. 43437
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altra già dichiarata inammissibile, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. Va ribadita la conclusione alla quale è giunta la sentenza n. 258 del 2017, che ha ritenuto inammissibili le questioni concernenti gli articoli censurati, in quanto disposizioni regolamentari prive di forza di legge. ( Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eseguita con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché agli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eseguita con legge n. 18 del 2009, nonché agli artt. 21 e 26 CDFUE, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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