Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2019
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2019
- Data di deposito
- 18 aprile 2019
- Data di decisione
- 19 febbraio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 77, comma 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 42123
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale in quanto non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 248 del 2018 ).
Massima n. 42124
È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, nazionale ed europeo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 77, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, che prevede la non applicabilità ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili della disciplina recata dal d.lgs. n. 368 del 2001, attuativo della direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il rimettente - che lamenta, in caso di abusiva reiterazione dei contratti suddetti, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a termine in a tempo indeterminato - non tiene conto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'abusivo ricorso ai contratti a termine nel pubblico impiego, non può comportare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma attribuisce solo il diritto al risarcimento del danno. Né considera l'ampia giurisprudenza CGUE sulla conformità di misure effettive che, in alternativa alla citata trasformazione, evitino e sanzionino l'abusiva reiterazione di contratti a termine né della giurisprudenza costituzionale, omettendo, infine, di considerare anche il tema della misura del risarcimento del danno dovuto al dipendente pubblico, sul quale sono intervenute sia la CGUE che la Corte di cassazione a sezioni unite. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018 e n. 134 del 201 8).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dal Tribunale ordinario di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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