Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2019
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2019
- Data di deposito
- 18 aprile 2019
- Data di decisione
- 6 febbraio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 41593
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità. Dato lo speciale disvalore "di azione" che, nell'apprezzamento del legislatore - in sé non manifestamente irragionevole - la specifica fattispecie presenta, non può considerarsi arbitraria la scelta di riservare a essa un trattamento distinto e più severo - sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità - di quello prefigurato in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale), dei quali si occupa l'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, costituente norma incriminatrice sussidiaria. Tramite la norma censurata il legislatore ha inteso infatti "isolare", nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, la fattura per operazioni inesistenti, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede. ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2002 ).
Massima n. 41594
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" - dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l'omogeneità delle ipotesi in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 35 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 79 del 2016, n. 23 del 2016, n. 185 del 2015, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 41 del 2009, n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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