Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2019
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2019
- Data di deposito
- 18 aprile 2019
- Data di decisione
- 6 marzo 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018
- art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018
- art. 4, comma 1, lett. o-bis), legge della Regione Molise n. 5 del 5 maggio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 41867
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui dispone il rifinanziamento, tra le altre, della legge reg. Molise n. 24 del 1990, che disciplina la concessione di contributi ad alcune associazioni di invalidi che svolgono attività sul territorio regionale. L'erogazione di un contributo economico alle citate associazioni che perseguono finalità sociali non ha finalità di assistenza sanitaria, per cui il suo ambito applicativo esula da quello oggetto di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, non determinandosi alcuna interferenza, nemmeno potenziale, con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i poteri del Commissario ad acta per la sua realizzazione. Né l'imputazione dell'intervento al settore della "Direzione generale per la salute", può essere considerata risolutiva quando non vi siano dubbi sull'estraneità dell'intervento rispetto alla materia sanitaria, costituendo essa, invece, un indizio da apprezzare in caso di incertezza, ai fini della valutazione più complessiva sulla finalità di una determinata voce di spesa. ( Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018 ). La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile al duplice ambito di potestà legislativa concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti, i quali, da un lato, assicurano la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure - amministrative o normative - con essi incompatibili. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 2013 ). Le funzioni del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, come definite nel mandato conferitogli e specificate dai programmi operativi, devono restare al riparo da ogni interferenza, anche meramente potenziale, degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa; tale interferenza è insussistente quando la disposizione impugnata persegue una finalità diversa da quella della tutela della salute. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 172 del 2018, n. 199 del 2108, n. 117 del 2018, n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 141 del 2014 e n. 104 del 2013 ).
Massima n. 41868
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. a ), n. 2), della legge reg. Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui aggiunge la lettera o-bis ) all'art. 4, comma 1, della legge reg. Molise n. 5 del 2006, limitatamente alle parole "e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione". La disposizione regionale impugnata, nella parte in cui introduce nel procedimento di consegna in uso gratuito ex art. 34 cod. nav. - mediante il quale, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere temporaneamente destinate ad altri usi pubblici - il preventivo rilascio di un parere da parte della Regione (che peraltro potrebbe coincidere con l'amministrazione richiedente) invade l'ambito riservato al legislatore statale nella definizione degli aspetti dominicali del regime dei beni del demanio marittimo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del procedimento di consegna costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella regolazione degli aspetti dominicali del demanio marittimo, in quanto rientranti nella materia dell'ordinamento civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2013, n. 370 del 2008, n. 102 del 2008, n. 94 del 2008, n. 427 del 2004, n. 286 del 2004, n. 150 del 2003 e n. 343 del 1995 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui aggiunge la lettera o-bis) all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), limitatamente alle parole «e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione», contenute nella citata lettera o-bis);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui, rinviando alla Tabella A allegata alla stessa legge regionale, rifinanzia la legge della Regione Molise 25 maggio 1990, n. 24 (Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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