Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2019
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2019
- Data di deposito
- 18 aprile 2019
- Data di decisione
- 19 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 29 dicembre 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 7-bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 97, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 42209
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Provincia autonoma di Trento - per avere il ricorrente evocato a parametro la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in luogo dei conferenti parametri statutari - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017. La disciplina recata dal cod. ambiente e, in particolare, il suo art. 7- bis , sono stati adottati dallo Stato sulla base del titolo di competenza esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", sicché l'esercizio della funzione legislativa da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome può in ipotesi rivelarsi anche in diretto e frontale contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in tutti quei casi in cui la disciplina regionale o provinciale realizzi una vera e propria invasione della competenza statale, dettando una normativa che, prima ancora che lesiva dei parametri statutari che riconoscono il limite delle norme di riforma economico-sociale, pretenda di sostituirsi a quella posta dallo Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018 ). La normativa in tema di VIA rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. Pertanto, il legislatore statale può dettare una disciplina condizionante le potestà legislative delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome, poiché tutti gli statuti speciali annoverano, tra i limiti alle competenze statutariamente previste, le norme statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018 ).
Massima n. 42210
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017, il quale inserisce un comma 01 all'art. 3 della legge prov. Trento n. 19 del 2013, disponendo che - in attesa dell'esito del ricorso, promosso davanti alla Corte costituzionale dalla stessa Provincia autonoma avverso l'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 - i rinvii agli Allegati III e IV alla parte seconda del cod. ambiente, contenuti nel medesimo art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013, devono intendersi riferiti al testo degli Allegati precedente la modifica operata dal citato d.lgs. n. 104 del 2017. La disposizione censurata non si limita a "interpretare" una previgente disposizione, in quanto, per un verso, elude il meccanismo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, non solo rinviando l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa statale sopravvenuta a un dies incerto nel quando (poiché ancorato alla decisione della Corte costituzionale sul ricorso pendente), ma adottando una previsione che, con l'intervento sull'art. 3 della legge prov. Trento n. 19 del 2013, ha fatto sì che quest'ultimo - previamente conforme alla sopravvenuta normativa statale in virtù del rinvio, ivi contenuto, da qualificare come mobile - diventasse contrastante con le modifiche apportate al cod. ambiente (in specie, agli Allegati III e IV alla sua parte seconda) ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017; per altro verso, finisce per invadere direttamente la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, stabilendo che la disciplina provinciale in tema di VIA si applichi anche a progetti che, all'indomani della riforma operata con il d.lgs. n. 104 del 2017, non sono più di competenza della Provincia autonoma ma dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 147 del 1999, n. 380 del 1997, n. 80 del 1996, n. 172 del 1994 e n. 496 del 1993 ). L'effetto di incorporazione della norma richiamata nella norma richiamante (cosiddetto rinvio fisso) in tanto può aversi in quanto esso sia espressamente voluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e concludenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2014 e n. 80 del 2013 ).
Massima n. 42211
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017, rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, e, con esse, le relative eccezioni d'inammissibilità, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. m ), Cost., nonché all'art. 97 del d.P.R. n. 670 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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