Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2019
Corte cost., sent. 25 gennaio 2019, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2019
- Data di deposito
- 25 gennaio 2019
- Data di decisione
- 9 gennaio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 36 del 12 dicembre 2017
- art. 13, comma 1, quater, legge della Regione Lombardia n. 1 del 1° febbraio 2012
- art. 10, comma 1, lett. d), n. 9), legge della Regione Lombardia n. 36 del 12 dicembre 2017
- art. 4, comma 6, ter, legge della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 40532
Va invertito l'ordine di esposizione delle censure seguito dal ricorrente ed esaminata per prima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b ), anziché quella dell'art. 10, comma 1, lett. d ), n. 9, della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, in considerazione del rinvio che la seconda disposizione fa alla prima [per estenderne l'ambito applicativo].
Massima n. 40533
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1- quater nell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 1 del 2012, a norma del quale, qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è scorporato dal modulo procedimentale della conferenza di servizi ed è acquisito prima o dopo la determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza, con sospensione, nel primo caso, dell'efficacia della determinazione fino alla formalizzazione del suddetto provvedimento. La norma regionale impugnata dal Governo, discostandosi dagli artt. 14- ter e 14- quater della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui definiscono le modalità di formazione e l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza, interferisce negativamente con profili della conferenza di servizi riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni, poiché non assicura (come consentito alle Regioni dall'art. 29, comma 2- quater , della legge n. 241 del 1990) "livelli ulteriori di tutela" rispetto a quelli essenziali stabiliti dalla disciplina statale, bensì sacrifica le finalità di semplificazione e velocità alla cui protezione è orientata quest'ultima, finendo con il vanificare il senso stesso della conferenza e l'efficacia della sua determinazione conclusiva. Il modello di conferenza di servizi configurato dal legislatore lombardo è inoltre del tutto squilibrato e contraddittorio, in quanto (senza precisare cosa avvenga in caso di coinvolgimento di più organi politici) assegna una netta prevalenza alla valutazione dell'organo di indirizzo politico - che può arrivare a stravolgere, dall'esterno, l'esito della conferenza - e mantiene tale valutazione separata da quella degli altri soggetti interessati, sebbene la decisione da assumere in conferenza presupponga o implichi un provvedimento dell'organo politico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Tenuto conto della varietà dei settori coinvolti, molti dei quali relativi anche a competenze regionali, deve escludersi che l'intera disciplina dell'istituto - e dunque quella del superamento del dissenso all'interno della conferenza - sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva; non può invece escludersi che singoli profili della disciplina siano riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), coerentemente con quanto disposto dal citato art. 29, comma 2-quater, della legge n. 241 del 1990. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018, n. 235 del 2018 e n. 179 del 2012 ).
Massima n. 40534
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. - l'art. 10, comma 1, lett. d ), n. 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6- ter nell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 5 del 2010. La disposizione impugnata dal Governo si limita ad estendere il campo di applicazione del già caducato comma 1- quater dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 1 del 2012, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, al caso di conferenza di servizi nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Massima n. 40535
Accolte le questioni di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 2, comma 1, lett. b ), e 10, comma 1, lett. d ), n. 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera d), numero 9, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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