Corte costituzionale
Sentenza n. 76/2019
Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/2019
- Data di deposito
- 9 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 42121
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il rimettente avrebbe consumato la propria potestas iudicandi , della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318- septies , comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il giudice a quo , pur avendo ammesso genericamente il pagamento dell'oblazione, si è riservato di pronunciarsi in ordine alla richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione prevista dalla disposizione censurata mediante il pagamento di una somma inferiore a quella derivante dall'attuale formulazione della disposizione stessa. Egli, quindi, ritiene - plausibilmente - di dover fare applicazione della disposizione oggetto di censura di illegittimità costituzionale e tanto basta perché sia integrato il presupposto della rilevanza della questione.
Massima n. 42122
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Cuneo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 318- septies , comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318- quater , comma 1, cod. ambiente, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162- bis cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto, in caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l'imputato deve pagare per beneficiare dell'oblazione ai sensi dell'art. 162- bis cod. pen. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, essendo la differenza riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi, con conseguente non omogeneità del tertium comparationis evocato. Inoltre, la circostanza che una norma di settore preveda una disciplina analoga a quella generale contenuta nell'art. 162- bis , comma 3, cod. pen., non costituisce un indice idoneo a fondare di per sé una censura di illegittimità costituzionale per irragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2017, n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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