Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2019
Corte cost., sent. 5 aprile 2019, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2019
- Data di deposito
- 5 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 499, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 42116
È dichiarata inammissibile, in quanto prospettata in modo apodittico, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, prevede che i criteri, le modalità e le procedure per attuare gli interventi di creazione e consolidamento dei cosiddetti "distretti del cibo" siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione non spiega per quale motivo ricavi dalla disposizione impugnata, che non ne fa menzione, la previsione di un "riparto di risorse" di natura finanziaria (non è neppure chiarito se fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni) che, interessando ambiti materiali asseritamente rimessi alla competenza delle Regioni, richiederebbe, anziché un mero parere, la previa intesa stipulata in sede della suddetta Conferenza permanente. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 3 del 2016 e n. 252 del 2015 ).
Massima n. 42117
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato "sentita la" Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "previa intesa in sede di" detta Conferenza. La norma impugnata dalla Regione Veneto, istitutiva dei "distretti del cibo", pur pienamente legittimata a intervenire, avrebbe dovuto prevedere lo strumento dell'intesa poiché solo quest'ultima garantisce il reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella definizione del contenuto dell'indicato d.m., stante l'inscindibile intreccio fra competenze statali (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), concorrenti e regionali ("alimentazione", "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" e "agricoltura"), il quale, nel caso di specie, non può essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile soltanto quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina stessa ad una materia piuttosto che a un'altra. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 171 del 2018, n. 137 del 2018, n. 74 del 2018, n. 261 del 2017, n. 170 del 2017, n. 114 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 21 del 2016, n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 60 del 2015, n. 38 del 2015, n. 168 del 2008, n. 165 del 2007, n. 213 del 2006 e n. 467 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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