Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2019

Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2019
Data di deposito
29 marzo 2019
Data di decisione
6 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 11 dicembre 2017
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 11 dicembre 2017
  • art. 8, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 11 dicembre 2017
  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 11 dicembre 2017
  • art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 11 dicembre 2017
  • art. 15, comma 1, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 4 febbraio 2015
  • art. 15, comma 1, ter, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 4 febbraio 2015
  • art. 15, comma 1, quater, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 4 febbraio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42340

Devono essere ricondotte ai titoli di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (SII), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, con la precisazione, con riguardo al settore idrico, che le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 67 del 2013, n. 50 del 2013, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 307 del 2009, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009 ). Allo Stato spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2017 e n. 160 del 2016 ). Il carattere della competenza regionale, rispettivamente statutaria di tipo primario o residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., comporta conseguenze diverse quanto alla qualificazione dei limiti derivanti dalla legislazione statale: infatti, nel primo caso la potestà legislativa regionale incontrerà i limiti statutari, e quindi - pur nella diversità delle formule presenti nei singoli statuti speciali - quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; nel secondo caso, invece, i limiti dovranno essere tratti dall'art. 117 Cost., e saranno quindi sia quelli indicati nel primo comma, sia quelli derivanti dalle competenze esclusive statali indicate al secondo comma. Al fine di qualificare le attribuzioni regionali in tema di servizio idrico integrato, occorre fare leva, per quanto possibile, sulle previsioni dello statuto, integrandole con le indicazioni desumibili dalla normativa di attuazione statutaria, così da delineare il "blocco statutario di costituzionalità". La comparazione effettuata di volta in volta tra il "blocco statutario" e il novellato quadro costituzionale delle attribuzioni delle Regioni ordinarie ha condotto a riconoscere ora una competenza legislativa primaria di talune autonomie speciali (Province autonome di Trento e di Bolzano e Regione autonoma Valle d'Aosta), ora invece una competenza residuale (Regione Siciliana), in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Pertanto, la giurisprudenza costituzionale elaborata in riferimento alla Regioni ordinarie non è immediatamente trasponibile nel giudizio di costituzionalità che investa leggi delle Regioni ad autonomia speciale, nel quale occorre preliminarmente definire l'ambito delle competenze spettanti statutariamente in materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 51 del 2016, n. 142 del 2015, n. 137 del 2014, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010 ). Per il suo sicuro ruolo interpretativo e integrativo, la normativa di attuazione statutaria costituisce un formidabile strumento di flessibilità del quadro delle competenze regionali, che consente - all'esito di uno speciale procedimento di formazione che vede protagoniste le commissioni paritetiche Stato-Regione - un adeguamento delle attribuzioni statutarie delle autonomie speciali alle mutate esigenze delle comunità locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017 e n. 142 del 2015 ).

Massima n. 42341

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, che disciplina le forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato, prevedendo che si assicuri, mediante società interamente pubbliche, che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite. La lettura della disposizione impugnata operata dal ricorrente è errata, poiché la norma regionale non prescrive né l'obbligo di una gestione affidata a un soggetto interamente pubblico, né che questa sia la condizione necessaria perché il servizio rimanga pubblico, locale e di interesse economico generale. Il legislatore regionale si è limitato a prendere atto del fatto che la normativa statale prevede come possibile la gestione del servizio idrico da parte di società interamente pubbliche, e che proprio questo è, allo stato, il caso della Regione resistente; in tal modo essa non si pone in contrasto né con la norma interposta (art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), né con il primo parametro evocato, non essendo affatto esclusa la possibilità di affidare la gestione del servizio con modalità diverse dall'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche. Parimenti non fondata nei sensi di cui in motivazione è la questione promossa in riferimento alla tutela dell'ambiente, in quanto resta fermo il potere dell'Ente di governo dell'ambito di deliberare la forma di gestione fra quelle consentite dall'ordinamento europeo.

Massima n. 42343

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità, per difetto di formulazione. Sebbene il ricorrente effettivamente riunisca in un unico gruppo di censure tre disposizioni dal contenuto diverso, la motivazione a supporto dell'impugnativa consente di ritenere ammissibili tutte le censure. La difesa statale deduce, infatti, la violazione del parametro costituzionale e delle norme interposte ad opera del complessivo sistema normativo costituito, appunto, dalle disposizioni impugnate.

Massima n. 42344

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., degli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, che rispettivamente affidano il controllo analogo a un'apposita Commissione istituita presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS); disciplinano l'effettività del suddetto controllo da parte dei Comuni e il potere di scioglimento del Comitato istituzionale d'ambito da parte della Regione; riducono dal 49 al 20 % il limite massimo di quote del capitale sociale che possono essere detenute dalla Regione autonoma Sardegna sul soggetto gestore Abbanoa spa e le sue conseguenze sull'effettività del controllo analogo. L'affidamento del controllo analogo a un'apposita commissione non inficia l'effettività del controllo stesso, stante che i componenti della commissione sono eletti secondo un criterio che assicura la netta prevalenza dei rappresentanti dei Comuni rispetto a quelli della Regione; di conseguenza, il controllo analogo è svolto da un organo nel quale prevalgono i rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGAS. In merito al potere di scioglimento del comitato istituzionale d'ambito, rimesso a una deliberazione della Giunta regionale, la genericità della censura - che non distingue tra le diverse cause di scioglimento individuate dalla norma impugnata - non consente di identificare specifiche ragioni di contestazione della previsione della nuova causa di scioglimento per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali. Infine, quanto la fissazione della quota minima di partecipazione della Regione nel capitale sociale di Abbanoa spa, la riduzione del tetto massimo di quote va nella direzione opposta a quella lamentata dal ricorrente; nè può essere ritenuto ostativo dell'effettività di un controllo analogo, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che scinde la quota azionaria detenuta dall'effettività del controllo stesso.

Massima n. 42345

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui, introducendo i commi 1-bis, 1- ter e 1- quater nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, introduce delle deroghe al principio dell'unicità della gestione dell'intero Servizio idrico integrato (SII). La censura formulata rispetto al parametro indicato risulta priva di qualsiasi motivazione. Il ricorrente indica, infatti, tale parametro solo in apertura del paragrafo dedicato alle ragioni di impugnazione dell'a norma regionale, e alla fine dello stesso, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe violata la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Massima n. 42346

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1- bis nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, prevedendo siano fatte salve - in deroga al principio di unicità della gestione stabilito dall'art. 147, comma 2- bis , cod. ambiente - le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai Comuni con altri enti locali o gestori. Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma regionale censurata non si propone di spostare il termine di riferimento delle gestioni esistenti, che resta quello della legislazione statale. Pertanto, la disposizione impugnata deve essere letta intendendo il richiamo delle gestioni esistenti come riferito alla normativa statale interposta e quindi alla data di entrata in vigore di quest'ultima e non della normativa regionale contestata.

Massima n. 42347

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1- ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, secondo cui si considerano positivamente verificati e assentiti i requisiti di cui all'art. 148, comma 5, cod. ambiente - in particolare il consenso dell'Autorità d'ambito competente alle deroghe consentite al principio di unicità della gestione per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma svolte nei Comuni montani - quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del medesimo cod. ambiente e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La censura dedotta nel ricorso può essere riferita solo alla formulazione del citato art. 148, comma 5, come disposto dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, ma la norma impugnata espressamente delimita il proprio ambito di applicazione alle gestioni iniziate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 e che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata. Pertanto, ratione temporis alle gestioni avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 non si può estendere l'indicato requisito del consenso dell'Autorità, introdotto solo nel 2008.

Massima n. 42348

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 8, comma 2, della legge reg. autonoma Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1- quater nell'art. 15 della legge reg. autonoma Sardegna n. 4 del 2015, secondo cui il requisito che consente la deroga al principio di unicità di gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b ), punto secondo, cod. ambiente si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia ai sensi del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U. Se si confrontano le aree di cui all'art. 142 cod. ambiente e i siti individuati in zona urbanistica H dal decreto indicato, è agevole constatare che i due elenchi non sono affatto sovrapponibili, e che dunque la norma regionale impugnata dal Governo sovrappone una diversa fattispecie a quella prevista dalla legge statale, ponendosi in contrasto con il parametro evocato, che ha previsto una riserva di amministrazione per il riconoscimento dei requisiti, al fine di garantire l'esistenza di una adeguata motivazione al riguardo. Ciò che del resto consegue alla stessa diversa natura degli interessi tutelati dagli atti normativi che li contengono, interessi che, solo nel caso del codice dei beni culturali e del paesaggio, sono di carattere direttamente ambientale-paesaggistico, mentre nel caso del decreto regionale hanno portata primariamente urbanistica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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