Corte costituzionale

Sentenza n. 56/2019

Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/2019
Data di deposito
20 marzo 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1072, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 1080, legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42336

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 che, nel rifinanziare per gli anni 2018-2023 il fondo investimenti, istituito con l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rinvia alla medesima disposizione per i criteri di utilizzo del fondo senza prevedere il coinvolgimento regionale nell'adozione dei d.P.C.m. relativi al suo utilizzo. Da un lato, il citato comma 140 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 74 del 2018 - successiva alla proposizione del ricorso - nella parte in cui non prevedeva un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai d.P.C.m. riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, e, in seguito, è stato modificato dall'art. 13, comma 01, del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, in senso satisfattivo delle pretese dell'odierno ricorrente; dall'altro, la norma impugnata non ha avuto attuazione, né prima della pubblicazione della sentenza n. 74 del 2018, né prima della modifica del comma 140, giacché è stato attuato solo con il d.P.C.m. 28 novembre 2018. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2018, n. 185 del 2018, n. 171 del 2018 e n. 44 del 2018 ).

Massima n. 42337

Benché nel ricorso della Regione Veneto siano impugnati i commi 1079 e 1080 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, l'oggetto del giudizio, in ragione dei motivi posti a fondamento del ricorso, deve essere circoscritto al solo comma 1080 del suddetto articolo.

Massima n. 42338

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione circa le ricadute sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 1079 e 1080, della legge n. 205 del 2017, in riferimento all'art. 118 Cost. L'eccezione di inammissibilità presenta profili di oscurità, mentre dalla motivazione complessiva della censura emergono in modo sufficientemente chiaro le ragioni per le quali le disposizioni impugnate comprimerebbero l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

Massima n. 42339

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione - l'art. 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale che definisce i criteri di utilizzo del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1079, del medesimo art. 1, per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Combinando il criterio oggettivo (natura delle opere) e quello teleologico (loro funzione), da utilizzare per la collocazione "materiale" delle norme, il fondo in questione va ricondotto alle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile (come le norme tecniche sulle costruzioni, in particolare quelli antisismiche, aventi il fine di tutelare l'incolumità pubblica), e alla materia esclusiva statale della sicurezza (che comprende la tutela dell'incolumità delle persone, anche a prescindere dalla funzione di prevenzione dei reati), con applicazione dell'istituto della concorrenza di competenze: ne deriva che nell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 1080 è richiesto il coinvolgimento regionale tramite l'intesa in sede di Conferenza unificata, essendo il fondo destinato alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 87 del 2018, n. 78 del 2018, n. 68 del 2018, n. 272 del 2017, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 189 del 2015, n. 101 del 2013, n. 77 del 2013, n. 183 del 2012, n. 21 del 2010 e n. 168 del 2008 ). Mentre, prima della riforma costituzionale del 2001, i lavori pubblici rappresentavano una materia di competenza concorrente (lavori pubblici di interesse regionale), nel quadro costituzionale attuale essi non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007, n. 256 del 2007 e n. 303 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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